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Ordinanza — n. 3543/2026 — snciv Generato dall'IA

Tax exemption denied for abusive occupation; Constitutional Court ruled tax liability remains with owner despite inability to possess.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3543/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the taxpayers' appeal against a lower tribunal that had denied an IMU tax exemption due to abusive occupation. While the Constitutional Court found the original statute unconstitutional in this context, it ruled that tax liability remains with the legal owner because the inability to possess stems from a factual dispute regarding the illegal occupier, not a lack of ownership. Consequently, the lower court's decision was overturned and the case remanded for a new factual examination of the occupants' actions.

Regesto Legislator

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Art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011; Art. 3, 53 Cost.: The tax liability for IMU remains with the legal owner even if abusive occupation prevents possession, as the inability to exercise rights is a factual issue distinct from the normative requirement of ownership.

Parole chiave

Generato dall'IA
IMU tax exemption abusive occupation Constitutional unconstitutionality tax liability attribution possessory rights remand for new trial legal owner responsibility contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Entrambe le partihanno da ultimo depositato memoria difensiva RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1.Con il primo motivo i ricorrent i denuncia no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art.
Art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011
3), c.p.c., violazione dell’art. 9, comma 1 del D.Lgs.
Artt. 3, 42 e 53 Cost.
Artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost.
23 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che –sul modello dell’art.
Art. 1140 cod. civ.
2.Il ricorso va dunque accolto quanto al primo motivo , assorbi to i l secondo motivo (con cui si denuncia violazione «dell’art. 1140 cod. civ. in comb.
art. 1140 cod. civ
2.Il ricorso va dunque accolto quanto al primo motivo , assorbi to i l secondo motivo (con cui si denuncia violazione «dell’art. 1140 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, n. 60 del 5 marzo 2024
Suprema Corte, decisione precedente su sequestro
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 16069-2023proposto da: BARONI FRANCO BARONI LAURA BARONI BEATRICE ALIMAR S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatie difesi dall’Avvocato FABIO PISILLO giusta procura speciale alle liti in atti -ricorrente- contro COMUNE DI ASCIANO , in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difes o da ll’ Avv oca t o MAURIZIO FOGAGNOLO giusta procura speciale alle liti in atti -controricorrente - avverso lasentenza n. 68 /202 3 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO dellaTOSCANA, depositat a il 30.1.2023 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/1/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssaANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA Enzo Baronied Alimar S.r.L. hanno proposto ricorso , affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe , con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscanaaveva accolto l'appellodel Comune di Asciano avverso la sentenza n. 210 /2019 , emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Siena, in accoglimento del ricorso proposto avverso avvis i di accertamento IMU 2013 relativi ad immobile in comproprietà indivisa dei contribuenti.

Il Comuneresiste con controricorso. Nelle more, a seguito del decesso del ricorrente Enzo Baroni, si sono costituiti in giudizio, quali eredi, Franco, Laura e Beatrice Baroni. Entrambe le partihanno da ultimo depositato memoria difensiva RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1.Con il primo motivo i ricorrent i denuncia no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 9, comma 1 del D.Lgs. 23/2011 per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente escluso l’esenzione dal pagamento dell’IMU in conseguenza dell’occupazione abusiva degli immobili dei contribuent i, pur essendosi questi ultimi attivati in via giudiziaria per ottenere la liberazione degli stessi. 1.2.La doglianza va accolta. 1.3.

Con ordinanze interlocutorie n. 9956 e 9957 del 13/4/2023, questa Sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 42 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011 (nel testo applicabile ratione temporis), nella parte in cui non prevede l’esenzione d’imposta nell’ipotesi di occupazione abusiva dell’immobile che non possa essere liberato pur in presenza di denuncia agli organi istituzionali preposti, rimettendo, dunque, la relativa questione di legittimitàcostituzionale alla Corte Costituzionale. 1.4.

La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 60 del 5marzo 2024, ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost. affermando i seguenti principi: «Indipendentemente dalla nozione di possesso cui debba farsi riferimento a proposito dell’IMU, è irragionevole affermare che sussista la capacitàcontributiva del proprietario che abbia subìto l’occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l’accaduto, tanto che il legislatore, come già rilevato, è intervenutocon la legge n. 197 del 2022 per dichiarare non dovuta l’imposta in questione.

Emblematico è il caso oggetto dei giudizi a quibus in cui la società proprietaria aveva assunto tutte le necessarie iniziative per prevenire l’occupazione dell’immobile e aveva tempestivamente provveduto a denunciare all’autorità giudiziaria penale l’avvenuta occupazione contro la sua volontà. Benché nell’agosto 2013 fosse stato disposto un sequestro preventivo dell’immobile ex art. 321 del codice di procedura penale da parte del giudice per le indagini preliminari, lo stesso sequestro non aveva avuto esecuzione per ragioni di ordine pubblico.

Pertanto, la società proprietaria non era riuscita a tornare nel possesso dell’immobile nonostante l’uso di una diligenza adeguata. Questa Corte ha costantemente affermato che «ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza (ex plurimis, sentenze n. 156 del 2001, n. 111 del 1997, n. 21 del 1996, n. 143 del 1995, n. 179 del 1985 en. 200 del 1976)» (sentenza n. 10 del 2023) e ha sottolineato che «la sottrazione all’imposizione (o la sua riduzione) è resa necessaria […] dal rilievo di una minore o assente capacità contributiva (che il legislatore può riscontrare in relazione ad alcune circostanze di fatto)» (sentenza n. 120 del 2020).

È dunque irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale, sia, ciò nonostante, tenuto a versare l’IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l’immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso. Del resto, questa impostazione è coerente con una ipotesi impositiva per certi versi simile in cui, in caso di perdita della disponibilità del bene per fatto di terzo, l’ordinamento giuridico stabilisce il venir meno dell’obbligo del pagamento dell’imposta.

È questo il caso della tassa automobilistica: l’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1983, n. 53, stabilisce infatti, ai commi trentasettesimo e trentottesimo, che, nonostante il soggetto passivo sia il proprietario del bene, «[l]a perdita del possesso del veicolo o dell’autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.

L’obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese in cui avviene il riacquisto del possesso o la disponibilità del veicolo o dell’autoscafo». Deve pertanto affermarsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che –sul modello dell’art. 1, comma 81, della legge n. 197 del 2022 citato dal rimettente – non sono soggetti all’imposta municipale propria, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 cod. pen. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale». 1.5.

Sulla scorta di quanto affermato dal Giudice delle leggi, ne consegue nel caso in esame la mancata conformità della sentenza impugnata ai principi dianzi illustrati avendo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ritenuto legittima la tassazione dell’immobile in oggetto, sulla scorta delle seguenti affermazioni: «... Non sfugge certamente a questa Commissione come esistano situazioni nelle quali l’impossibilità di godere del bene per fatto altrui renda particolarmente gravosa l’imposta, che trova la sua sostanzialeragione proprio nel libero e pieno possesso dell’immobile, conseguente all’esistenza di un titolo legittimo, e quindi nella totale disponibilità materiale e giuridica di detto bene.Si tratta di contingenze particolari che, all’evidenza, si richiamano al caso in cui, com’è per l’occupazione abusiva, la piena disponibilità sia preclusa dall’illegittimo comportamento di un terzo; di talché, per converso, non appare certo dubitabile la debenza dell’imposta allorquando, come del resto deciso dallastessa Suprema Corte, la disponibilità sia limitata da un legittimo provvedimento di sequestro.Ma se questo è il discrimine, della debenza: la quale, cioè, verrebbe a dipendere non già da un titolo giuridico, ma dalla possibilità del suo esercizio in concreto, risulta evidente che il presupposto impositivoviene a trasformarsi, in questa visione della fattispecie, in una quaestio facti, che potrà essere, tra l’altro, anche di difficoltosa dimostrazione, e che, comunque, si presenta del tutto estranea al dettato normativo.

Ne consegue che l’interpretazione costituzionalmente orientata, che esclude altresì, in tal senso, qualsiasi dubbio di costituzionalità, appare quella che, al netto delle più varie vicende del caso concreto, mantienela titolarità dell’imposta al legittimo titolare del bene, qual era in questo caso il ricorrente per l’annualità dicui si tratta; essendo egli il proprietario/possessore che esercita il proprio dominio anche nell’attuare lalegittima pretesa che l’arbitrario e precario detentore renda libero l’immobile.Viene di conseguenza, ovviamente, che tutto quanto appartiene all’area del fatto illecito, e segnatamente un’occupazione abusiva che ha precluso la piena disponibilità dell’immobile per cui si è comunque dovutocorrispondere l’IMU, come qualunque altro tipo di spesa, esporrà chi ha commesso il fatto a risarcire ildanno». 1.6.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha quindiomesso di accertare, in fatto, se i contribuent i ave ssero adottato , senza alcun esito, tutte le misure necessarie allo sgombero dei locali, all’uopo debitamente e tempestivamente, sollecitando l’intervento della forza pubblica e presentando denuncia o inizia ndo anche azione giudiziaria penale. 2.Il ricorso va dunque accolto quanto al primo motivo , assorbi to i l secondo motivo (con cui si denuncia violazione «dell’art. 1140 cod. civ. in comb. disp. con gli artt. 9, comma 2, D.Lgs.23/2011; 13, comma 2, D.L. 201/2011; 1, comma 639, L. 147/2013, 1, commi 740 e 743, L. 160/2019»per mancato possesso degli immobili da parte dei ricorrenti), conconseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscanain diversacomposizione, cui resta demandata anche la pronuncia sull’istanza relativa all’intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi e sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, cui dema