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Decreto — n. 3536/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 3536/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 3536/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7044/2025 R.G. proposto da: Azzurra Pesca Srl Unipersonale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Palmeri unitamente all’avvocato Angelo Cuva -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilia n.611/2025 depositata il 27/01/2025;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 3536/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 7044/2025 R.G. proposto da: Azzurra Pesca Srl Unipersonale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Palmeri unitamente all’avvocato Angelo Cuva -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilia n.611/2025 depositata il 27/01/2025;

Parole chiave

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ripresa dell'imposta sul valore aggiunto validità della tassazione fiscale sospensione della riscossione fiscale ricupero d'imposta fiscalità ripresa fiscale aziendale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 7044/2025 Numero sezionale 337/2026 Numero di raccolta generale 3536/2026 Data pubblicazione 17/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7044/2025 R.G. proposto da: Azzurra Pesca Srl Unipersonale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Palmeri unitamente all’avvocato Angelo Cuva -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilia n.611/2025 depositata il 27/01/2025;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 7044/2025 Numero sezionale 337/2026 Numero di raccolta generale 3536/2026 Data pubblicazione 17/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 05/02/2026 Il Consigliere delegato Angelo Napolitano Numero registro generale 7044/2025 Numero sezionale 337/2026 Numero di raccolta generale 3536/2026 Data pubblicazione 17/02/2026