Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the litigation extinguished.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. The procedural outcome resulted in the automatic dismissal of the case against the tax authority. Consequently, the appellant was ordered to pay the litigation costs totaling €10,800.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the court's proposal to define the judgment within 40 days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17621/2025 R.G. proposto da: Amadeus Italia Spa Con Socio Unico in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Walter Di Rosa -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato . -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n.1274/2025 depositata il 19/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 17621/2025 Numero sezionale 335/2026 Numero di raccolta generale 3531/2026 Data pubblicazione 17/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 15/02/2026 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 17621/2025 Numero sezionale 335/2026 Numero di raccolta generale 3531/2026 Data pubblicazione 17/02/2026