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Decreto — n. 3510/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 3510/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 3510/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19179/2024 R.G. proposto da: Società Partenopea Costruzioni Edilstradali Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Sgadari unitamente agli avvocati Francesco Saverio Argiulo, Giuseppe Marino, Giuseppe Fera -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate-riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Avvocatura Generale dello Stato. -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania n.3985/2024 depositata il 19/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 3510/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 19179/2024 R.G. proposto da: Società Partenopea Costruzioni Edilstradali Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Sgadari unitamente agli avvocati Francesco Saverio Argiulo, Giuseppe Marino, Giuseppe Fera -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate-riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Avvocatura Generale dello Stato. -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania n.3985/2024 depositata il 19/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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spese di esecuzione pagamento a rate esecuzione della sentenza anticipo spese tardivo condanna al pagamento pecuniario esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
-controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania n.3985/2024 depositata il 19/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 19179/2024 Numero sezionale 325/2026 Numero di raccolta generale 3510/2026 Data pubblicazione 17/02/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19179/2024 R.G. proposto da: Società Partenopea Costruzioni Edilstradali Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Sgadari unitamente agli avvocati Francesco Saverio Argiulo, Giuseppe Marino, Giuseppe Fera -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate-riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Avvocatura Generale dello Stato. -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania n.3985/2024 depositata il 19/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 19179/2024 Numero sezionale 325/2026 Numero di raccolta generale 3510/2026 Data pubblicazione 17/02/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.120,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 16/02/2026 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 19179/2024 Numero sezionale 325/2026 Numero di raccolta generale 3510/2026 Data pubblicazione 17/02/2026