Cassation Court corrects its own order's material error regarding contribution unificato amounts for incidental and main appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a correction of a material error in its own previous order (n. 26863/2025) regarding the calculation of the contribution unificato. The error involved stating the fee amount for the main appeal instead of the incidental appeal, contrary to the procedural rules. The court exercised its power under Article 287 of the Civil Procedure Code to rectify this clerical mistake in the official text.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287 c.p.c.; The Court of Cassation may correct material errors in its own judgments or orders to ensure the text accurately reflects the intended legal decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente Ordinanzadi correzione di errore materiale nei procedimenti camerali riuniti per la correzione di errore materiale d’ufficio ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. tra le parti Vannucchi Mila Gabriela, rappresentatae difesa dall’avvocato Roberto Cordeiro Guerra –ricorrente – contro Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – Fallimento Vannucchi Tessuti s.r.l. Unipersonale in liquidazione, in persona del curatore fallimentare pro tempore, rappresentatoe difeso dall’avvocato Teresa Magno –ricorrente – contro Oggetto:
Correzione errore materiale Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente - Vannucchi Mila Gabriela - intimata - relativamente al l ’ordinanza della Corte di Cassazione n. 26863/2025 , depositata il 7.10.2025; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE - C on l’ordinanza di questa Corte n. 26863/2025 , pubblicata il 7.10.2025, con la quale è stato rigettato il ricorso incidentale proposto dal fallimento Vannucchi Tessuti s.r.l.
Unipersonale in liquidazione e condannato il predetto ricorrente incidentale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 12.000,00, oltre alle spese prenotate a debito, nonché dichiarato estinto il giudizio relativo al ricorso proposto da Vannucchi Mila Gabriela (qualificato come ricorso principale), riguardante l’avviso di accertamento n. T8T01T400786/2013, con la compensazione delle relative spese, per mero errore materiale è stato dato atto, nel dispositivo, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, anziché pari a quello previsto per il ricorso incidentale; - il provvedimento in questione risulta quindi affetto da evidente errore materiale ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ., dovendosi sostituire nel dispositivo la frase “pari a quello previsto per il ricorso principale” con la frase “pari a quello previsto per il ricorso incidentale”.
P.Q.M La Corte, pronunciando sul ricorso, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della propria ordinanza n. 26863/2025, pubblicatail 7.10.2025, disponendo che le parole “pari a quello previsto per il ricorso principale” (cfr. p. 10 pen ultimo capoverso del dispositivo) siano sostituite dalle parole “ pari a quello previsto per il ricorso incidentale”. Così deciso in Ro