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Decreto — n. 3504/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the litigation extinguished under procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 3504/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. Eduardo Serafino Stagnitti, representing the taxpayer, did not respond to the procedural proposal issued by the court. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the litigation.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal 40-day procedural silence extinction of litigation cassation procedure litigation costs allocation autorità giudiziaria fiscale contenzioso tributario arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Numero registro generale 27470/2021 Numero sezionale 322/2026 Numero di raccolta generale 3504/2026 Data pubblicazione 17/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 27470/2021 Numero sezionale 322/2026 Numero di raccolta generale 3504/2026 Data pubblicazione 17/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27470/2021 R.G. proposto da: Eduardo Serafino Stagnitti, rappresentato e difeso dall'avvocato Romolo Giovagnorio -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate Direzione Provinciale Rieti in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale LAZIOn.2381/2021 depositata il 05/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 27470/2021 Numero sezionale 322/2026 Numero di raccolta generale 3504/2026 Data pubblicazione 17/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 14/02/2026 IL Consigliere Delegato Milena Balsamo Numero registro generale 27470/2021 Numero sezionale 322/2026 Numero di raccolta generale 3504/2026 Data pubblicazione 17/02/2026