Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 3501/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 3501/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 3501/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21446/2022 R.G. proposto da: Stanleybet Malta Limited in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Agnello -ricorrente- contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato. -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.215/2022 depositata il 08/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 3501/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 21446/2022 R.G. proposto da: Stanleybet Malta Limited in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Agnello -ricorrente- contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato. -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.215/2022 depositata il 08/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

Generato dall'IA
contenzioso tributario lite in materia di tariffa imposta sulle imbarcazioni posizione dirigente in materia di doppia imposizione difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione aliquota d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.215/2022 depositata il 08/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21446/2022 R.G. proposto da: Stanleybet Malta Limited in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Agnello -ricorrente- contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato. -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.215/2022 depositata il 08/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 21446/2022 Numero sezionale 320/2026 Numero di raccolta generale 3501/2026 Data pubblicazione 17/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.210,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 16/02/2026 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 21446/2022 Numero sezionale 320/2026 Numero di raccolta generale 3501/2026 Data pubblicazione 17/02/2026