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Decreto — n. 3494/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, ruling it deemed withdrawn under procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 3494/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal withdrawn after the appellant failed to respond within 40 days of the court's proposal for judgment. Francesco Pungitore, represented by Massimiliano Carnovale, filed an appeal against a second-instance tax court decision without requesting a ruling on the proposed settlement. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: An appeal deemed withdrawn after 40 days of silence results in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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deemed withdrawal silence period cassation appeal procedural extinction litigation costs condono delle spese procedurali rimborso delle spese recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 1202/2025 Numero sezionale 315/2026 Numero di raccolta generale 3494/2026 Data pubblicazione 17/02/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 1202/2025 Numero sezionale 315/2026 Numero di raccolta generale 3494/2026 Data pubblicazione 17/02/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1202/2025 R.G. proposto da: Francesco Pungitore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Carnovale -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale dello Stato . -controricorrente- nonché contro Agenzia delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Calabria n.1524/2024 depositata il 31/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 1202/2025 Numero sezionale 315/2026 Numero di raccolta generale 3494/2026 Data pubblicazione 17/02/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 16/02/2026 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 1202/2025 Numero sezionale 315/2026 Numero di raccolta generale 3494/2026 Data pubblicazione 17/02/2026