Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 3491/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 3491/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal against a tax regional commission decision extinguished because the taxpayer failed to respond within the statutory period. The Agency of Revenue argued for the appeal's continuation, but the court noted that forty days had passed without any request for a ruling. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the case and an order for the taxpayer to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period following the notification of a proposal for judgment termination constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction statutory response deadline waiver of appeal rights tax administrative litigation procedural default contenzioso tributario arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Bonadeo -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale VENETOn.1115/2021 depositata il 23/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Numero registro generale 8118/2022 Numero sezionale 314/2026 Numero di raccolta generale 3491/2026 Data pubblicazione 17/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Bonadeo -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale VENETOn.1115/2021 depositata il 23/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 8118/2022 Numero sezionale 314/2026 Numero di raccolta generale 3491/2026 Data pubblicazione 17/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8118/2022 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro Ristrutturatore S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Bonadeo -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale VENETOn.1115/2021 depositata il 23/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 8118/2022 Numero sezionale 314/2026 Numero di raccolta generale 3491/2026 Data pubblicazione 17/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 14/02/2026 Il Consigliere Delegato Milena Balsamo Numero registro generale 8118/2022 Numero sezionale 314/2026 Numero di raccolta generale 3491/2026 Data pubblicazione 17/02/2026