Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal against a regional tax commission decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Stanleybet Malta Limited, did not submit a request for judgment after the court proposed a settlement, triggering the automatic waiver provision. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days after the court proposes a settlement results in the automatic renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23632/2022 R.G. proposto da: Michele Gnasso, Stanleybet Malta Limited in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniela Agnello -ricorrente- contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale dello Stato. -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.857/2022 depositata il 07/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 23632/2022 Numero sezionale 313/2026 Numero di raccolta generale 3490/2026 Data pubblicazione 17/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 16/02/2026 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 23632/2022 Numero sezionale 313/2026 Numero di raccolta generale 3490/2026 Data pubblicazione 17/02/2026