Tax appeal dismissed as inadmissible due to annulment of underlying tax court decisions by Supreme Court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the taxpayer's appeal inadmissible because the Supreme Court had previously annulled the two tax court decisions that formed the basis of the taxpayer's refund claim. The tax agency argued that the new Article 69 of the Tax Procedure Code grants immediate enforceability to second-instance judgments, but the Court focused on the procedural status of the underlying cases. Since the foundational judgments were annulled, the conditions for the taxpayer's original claim vanished, rendering the current appeal procedurally impossible to sustain.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 382, comma 3, c.p.c.; Art. 69, d.lgs. n. 546/1992: The annulment of the underlying tax court decisions upon which a refund claim is based renders the subsequent appeal against the tax authority's refusal of that claim inadmissible due to the disappearance of the claim's foundational premises.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28801‒2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro DOUTDES s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. prof. Dario STEVANATO (pec: dario@pec.stevanato.it), dall’avv.
Sara SERASIN (pec: serasin @pec.stevanato.it) e dall’avv. Claudio LUCISANO (pec: caludiolucisano@ordineavvocatiroma.org), ed Oggetto: TRIBUTI – esecutività immediata sentenze d’appello tributarie elettivamente domiciliata in Roma, alla via Crescenzio, n. 91, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, Sezione staccata di BRESCIA , n. 1824 / 25 / 20 22 , depositata in data 05/05/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 novembre2025 dal Consigliere relatore dott.
Lucio Luciotti. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Mantova n. 162/01/2019, la quale aveva accolto il ricorso proposto dalla Doutdes s.p.a. avverso un diniego di rimborso avanzato dalla predetta società contribuente in relazione alle statuizioni contenute nelle sentenze della CTR lombarda n. 1126/67/2017 e n. 7421/24/2016, esecutive ancorché non ancora definitive. 1.1.
La sentenza impugnata sostiene che «Il tenore della norma, art. 69 dal 01/06/2019, non permette nessuna altra interpretazione che le sentenze sono immediatamente esecutive, con tale norma si attua l’uguaglianza tra Ente impositore e contribuente. Non è di ostacolo eventuale richiesta di giudizio di ottemperanza della sentenza impugnata perché previsto dallo stesso art. 69 ne tanto meno pendenze di fronte alla Suprema Corte per annualita diverse. La disciplina del nuovo art. 69 è stata completata con l’emissione del decreto 6 febbraio 2017,n. 22 […] , pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13703/2017, ed entrata in vigore il 28/03/2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze è finalmente […] intervenuto a disciplinare la garanzia per l’esecuzionedelle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse sul ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali, dopo ben 10 mesi di attesa».
2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motiv o, cui replica la società intimata con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ilmotivo di ricorso la difesa erariale deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione dell’art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo previgente alle modifiche di cui all’art. 9, lettera gg), del d.lgs. n. 156 del 2015, e dell’art. 12 del medesimo d.lgs. 1.1. Sostiene la ricorrente che i giudici di appello aveva no errato nel ritenere che le sentenze della CTR lombarda n. 1126/67/2017 e n. 7421/24/2016, che la parte contribuente aveva posto a base della richiesta di rimborso, fossero esecutive in quanto il citato art. 12, nel dettare le «disposizioni transitorie», al comma 2 prevedeva che «Fino all'approvazione dei decreti previsti dagli articoli 12, comma 4, e 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificati dall'articolo 10 del presente decreto, restano applicabili le disposizioni previgenti di cui ai predetti articoli 12 e 69».
E nella specie il decreto ministeriale n. 22 del 6 febbraio 2017, era stato pubblicato nella G.U. del 13 marzo 2017, n. 60 , ed era entrato in vigore il 28 marzo 2017, quindi in data successiva al deposito delle predette sentenze. Sostiene, inoltre, che l’art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede l’esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente, il quale invece nel caso in esame aveva chiesto «il riconoscimento di perdite fiscali pregresse, la rideterminazione delle somme iscritte a ruolo ed il rimborso delle somme già versate, a seguito di pignoramento, ma ritenute non dovute». 1.2.
La ricorrente sostiene, inoltre, che i giudizi definiti con le suddette sentenze non erano ancora conclusi avendo proposto ricorso per cassazione avverso entrambe dette statuizioni.
2. Tale ultima circostanza assume carattere pregiudiziale nel presente giudizio in quanto sia il ricorso avverso la sentenza della CTR lombarda n. 1126/67/2017, sia quello avverso la sentenza n. 7421/24/2016, poste entrambe a base della richiesta di rimborso avanzata dalla società contribuente, risultano allo stato definiti con pronunce sfavorevoli a quest’ultima. Premesso, in via generale, che la conoscenza deipropri precedenti costituisce un dovere istituzionale della Corte, nell'adempimento della funzione nomofilattica di cui all'art. 65 dell'ordinamento giudiziario (così in Cass., Sez.
U, n. 26482/2017), rilevail Collegio che: - il ricorso avverso la sentenza n. 7421 / 24/2016 , iscritto al n. 17154/2017 RG, è stat o definito con ord inanza di questa Corte n. 28362/2024 che , accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ha cassato, con rinvio, la suddetta sentenza; - il ricorso avverso la sentenza n. 1126/67/2017 , iscritto al n. 23891/2017 RG, è stato trattato all’odierna udienza e deciso da questo Collegio con ordinanza che ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate e cassato, con rinvio, la sentenza impugnata.
Orbene, l’annullamento delle sentenze che la parte contribuente ha posto a base della richiesta di rimborso, rigettata dall’amministrazione finanziaria con l’atto di diniego oggetto di impugnazione e del presente giudizio, rende inammissibile l’originario ricorso della società essendo venuti meno i presupposti su cui quella richiesta si fondava.
3. Precisato che la società contribuente potrà comunque richiedere in futuro il rimborso di cui dovesse avere diritto a seguito della definizione dei giudizi ancora pendenti, allo stato, la presa d’atto di tale sopravvenuta evenienza, ovvero l’annullamento delle sentenza poste a base dell’originaria richiesta di rimborso, comporta la dichiarazione di inammissibilità delricorso proposto dalla società contribuente avverso il diniego espresso dell’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, ultima parte, c.p.c.,con compensazione delle spese processuali dell’intero giudizio, giustificata proprio dalla predetta sopravvenienza. P.Q.M pronunciando sul ricorso, dichiara l’inammissibilità dell’originario ricorso per ca