Cassation court allows tax agency's compensation proposal to interrupt ten-year prescription for tax debts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a lower court ruling that had declared a specific tax debt prescribed. The agency argued that its formal proposal for compensation under Article 28-ter of D.P.R. n. 502/1973 constituted a valid interruption of the ten-year prescription period. The court agreed, establishing that such a proposal clearly manifests the intent to exercise the right, thereby interrupting the prescription timeline for that specific debt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 28-ter d.P.R. n. 502/1973; Art. 2943 c.c.: A proposal for compensation between tax debt and a credit issued to the taxpayer constitutes a valid act interrupting the prescription period.
Parole chiave
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7043/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro CERVINO GIUSEPPE, rappresentato e difesa dall’Avv. Giuseppina Angela Turano, –controricorrente – e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE, –intimata– Prescrizione credito tributario – interruzione –proposta di compensazione art. 28-ter d.P.R. n. 502 /1973 – principio di diritto Cons. est.
Rosanna Angarano 2 avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL MOLISE, n. 262/2023, depositata il 26/09/2023, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03 febbraio 2026 dal consigliere Rosanna Angarano. FATTI DI CAUSA 1. Cervino Giuseppeimpugnava davanti alla C.t.p. di Campobasso intimazione di pagamento, notificatagli il 16 dicembre 2019,relativa a tre cartelle esattoriali per Irpefed Ilor, dovuta per gli anni di imposta dal 1982al 1986 , deducendo la mancata notifica di queste ultime e l a prescrizione quinquennale del credito.
2. La C.t.p. accoglieva il ricorso , annullando l’atto impugnato . Rilevava cheil termine di prescrizione –ancorché per le imposte erariali fosse decennale– era decorso. L’Agente della Riscossione proponeva appello,evocando in giudizio sia il contribuente che l’Agenzia delle entrate,contestando la sentenza, nella parte in cui aveva ritenuto il credito prescritto con specifico riferimentoad una delle tre cartell e , la n.027 2007 0002565413 000, ritenendoche per detta ultima il termine non fosse decorso. L a Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise rigettava l’appello rilevando che, nonostante la cartella fosse stata regolarmente notificatail 17 dicembre 2007, non vi era stat o successivamente alcun atto interruttivo, sicché era maturata la prescrizione decennale per le imposte e quella quinquennale per le sanzioni.
3. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione propone ricorso per cassazione avverso la detta sentenza , evocando in giudizio sia il contribuente,che si è difeso con controricorso e successiva memoria , sia l’Agenzia delle entrate che non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Cons. est. Rosanna Angarano 3 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate-Riscossionedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. v iolazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c.;violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e violazione del giudicato. Censurala sentenza nella parte in cui ha ritenuto di applicare alle sanzioni erariali il termine di prescrizione quinquennale, sebbene si trattasse di questione non devoluta in appello.
2. Il motivo è fondato. 2.1. Dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata,risulta che la C.t.p., a fronte del motivo di ricorso con il quale ilcontribuente aveva eccepito la prescrizione quinquennale del credito, affermava (senza alcuna distinzione tra tributi interessi e sanzioni) che la prescrizione era decennale ma che il termine era comunque decorso. Sebbene il contribuente, totalmente vittoriosoin primo grado , non fosse onerato di impugnazione incidentale, dalla sentenza impugnata, non risulta,che quest’ultimo avesse riproposto, come era suo onere, la questione relativa all’applicazione del termine quinquennale alle sanzioni.
Nemmeno nel controricorso incassazione il contribuente ha allegato e documentato la circostanza, essendosi limitato a difendersi solo sul secondo motivo. 2.2. Sull’applicazione del termine di prescrizione decennale del credito (senza alcuna distinzione tra tributi e sanzioni) si era, pertanto, formato il giudicato. La C.t.r., pertanto, nell’affermare che le sanzioni si prescrivevano nel termine di cinque anni, ha ignorato il giudicato interno formatosi sulla questione.
3. Con il secondo motivola ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. v iolazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 c.c. Cons. est. Rosanna Angarano 4 Censura la sentenza nella parte in cui ha escluso che leproposte di compensazione formulate ai sensi dell’art. 28 - ter d.P.R. n. 602 del 1973fossero atti idonei ad interrompere la prescrizione.
4. Il motivo è fondato 4.1. Deve premettersi in fatto che, sebbene l’Agenzia delle entrate- Riscossione abbia fatto riferimento nel ricorso per c assazione a tre proposte di compensazione in realtà la sentenza impugnata ha motivato esclusivamente con riferimento ad una di queste ultime e precisamente a quella notificata in data 28 ottobre 2017 . Con riferimento agli altri due atti , il ricorso , pertanto , si appalesa inammissibile, non avendo l' istante , in violazione dell'articolo 366 c.p.c., precisato quando la relativa eccezione sarebbe stata sollevata in appello. 4.2.
Ilricorso, invece , è fondato quanto all'unico atto interruttivo preso in considerazione dalla C.t.r. 4.2.1. L'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante(Cass. n. 24913/2022). In linea generale, le caratteristiche degli atti evocati dalla prima parte del quarto comma dell’art. 2943 c.c., si compendiano nella chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), e nella esplicitazione di una pretesa e dell'intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo) (così, da ultimo, Cass., n. 15140/2021, che ha specificato che il secondo requisito, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti).
In senso analogo Cons. est. Rosanna Angarano 5 si è affermato che per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che – sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti – sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.
Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore. ( Cass., n. 15714/2018). 4.2.2. Per quel che riguarda la specifica richiesta di adempimento, questa Corte ne ha escluso l’indispensabilità, osservando come sia sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto, in tal guisa dovendosiinterpretare estensivamente il disposto dell'articolo 2943, comma quarto, c.c., in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'articolo 2934 c.c. (così Cass., n. 15766/2006 che ha riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione a una lettera inviata dal danneggiato in un sinistro stradale alla compagnia di assicurazioni del danneggiante, contenente solo una semplice offerta di soluzione stragiudiziale della controversia,e non anche una intimazione o richiesta di adempimento, nonché, più di recente, Cass., n. 1166/2018). 4.2.3.
Ciò posto, la proposta che l’Agente della Riscossione invia al contribuente ai sensi dell’art. 28-ter d.P.R. n. 602 del 1973 di compensazione tra il credito di imp os ta da ques t’ultimo vantato ed il debito iscritto a ruolo manifesta inequivocabilmente l’intenzione di esercitare il diritto di credito , se pure offrendo l’alternativa di estinguere il credito mediante compensazione. La proposta, per altro, Cons. est. Rosanna Angarano 6 come evincibile dal testo riprodotto in ricorso, dopo aver indicato il debito tributario che siproponeva di saldare mediante compensazione, conteneva l’avvisoche in caso di silenzio o di rifiuto l’azione di recupero (sospesa per legge) sarebbe immediatamente ripresa. 4.3.
Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto «In tema di prescrizione del credito tributario, la proposta di compensazionetra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo,che l’Agente della riscossione notifica all’interessato ai sensi dell’art. 28-ter, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, costituisce valido atto interruttivo ai sensi dell’art. 2943, ultimo comma c.c.». 4.4. La C.t.r., escludendo l’efficacia interruttiva della detta proposta di compensazione non si è attenuta a questi principi.
5. In conclusione, il ricorso va accolto e, poiché non vi sono accertamenti di merito da demandare al giudice del rinvio,può essere deciso ex art. 384 c.p.c. con il rigetto dell’originario ricorso limitatamente ai crediti di cui alla cartella n.0272007 0002565413000 . Le spese delle fasi di merito restano compensate in ragione dell’andamento del giudizio. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M La Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel meritoex art. 384 c.p.c., rigetta l'originario ricorso della contribuente limitatamente ai crediti di cui alla cartella n.027 2007 0002565413000. Compensa integralmente tra le parti le spese delle fasi del giudizio di merito. C ondanna la contro ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entr