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Ordinanza — n. 3421/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal on ten-year prescription for tax debts, rejecting five-year argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3421/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the taxpayer's appeal against the tax agency's collection notice, upholding the ten-year prescription period for tax debts. The taxpayer argued for a five-year limit based on periodic payments and procedural defects, but the court found the debt autonomous and the procedural arguments insufficiently raised in the second instance. Consequently, the court ruled that the specific reiteration of the five-year prescription claim was lacking, confirming the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 2948 c.c.; d.lgs. n. 472/1997: The ten-year prescription period applies to tax debts for IRPEF, VAT, and similar levies, as the annual obligation remains autonomous and unitary, excluding the five-year rule for periodic payments.

Parole chiave

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tax prescription period ten year limitation five year rule autonomous tax debt specific reiteration appeal tax collection notice IRPEF VAT Irap notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 2948 c.c.
3, c.p.c., v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c. e dell’art.
Art. 20, third comma, d.lgs. n. 472 del 1997
e dell’art. 20, terzo comma, del d.lgs.
Art. 2946 c.c.
Questa Corte ha già chiarito che il credito erariale per la riscossione di Irpef I rap ed I va si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c.;non opera, infatti, l'estinzione quinquennale ex art.
Art. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973
Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992
art. 2948 c.c
3, c.p.c., v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c.
art. 112 c.p
la violazione dell’art. 112 c.p.c.,dell’art.
art. 2946 c.c
Questa Corte ha già chiarito che il credito erariale per la riscossione di Irpef I rap ed I va si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c.;non opera, infatti, l'estinzione quinquennale ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12191/2018
Non è sufficiente, dunque, ai fini della rituale riproposizione di una questione, che deve essere effettuata in maniera chiara e univoca, il generico riferimento a tutte le difese e/o alle argomentazioni difensive prospettate nel ricorso di primo grado (cfrCass. n. 12191/2018, Cass.
Cass. n. 30444/2017
Cass. n. 33213/2023
, in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. n. 33213/2023).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29244/2021 R.G. proposto da: PIETROPAOLODOMENICO, rappresentato e difeso dall’ Avv. Fortunato Marrazzo, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, già Equitalia Sud S.p.A., in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente– avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO, n. 1818/2021, depositata il 06/04/2021, Intimazione di pagamento – cartella di pagamento - Interessi e sanzioni – prescrizione –specificità motivi appello Cons. est.

Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03 febbraio 2026 dal consigliere Rosanna Angarano. FATTI DI CAUSA 1. Pietropaolo Domenico impugnava davanti alla C.t.p. di Roma l’intimazione di pagamento n.09720179065730418000, emessa a seguito (per quanto ancora di rilievo) della cartell a esattorial e n.097200120144248700000 relativa all’Irpef dell ’anno 2008 , eccependo l’omessa notifica di quest’ultima e degli atti ad essa prodromici; la mancanza, all’interno della busta eventualmente notificata, della cartella stessa ; la prescrizione della relativa pretesa impositiva, della sanzione e degli interessi.

2. La C.t.p. rigettava il ricorso, accertando la ritualità della notifica nonché l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, non essendo decorso il termine decennale e ritenendo non applicabile il termine quinquennale invocato dal contribuente. La C .t . r. , con la sentenza in epigrafe , r igettava l’appello del contribuente, confermando la sentenza di primo grado. R ilevava la regolare notifica della cartella ed escludeva la prescrizione del credito, evidenziando che, a seguito della notifica, il termine di prescrizione restava quello stabilito per il tributo oggetto di riscossione e che, nel caso di specie, avente ad oggetto tributi erariali, quest’ultimo era decennale.

3. Il contribuente propo ne ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate–Riscossioneche si difende con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c. e dell’art. 20, terzo comma, del d.lgs. n. 472 del 1997. Cons. est. Rosanna Angarano 3 Con una prima censura, critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il terminedi prescrizione dei tributi erariali sia decennale ed osserva che, trattandosi di cartella emessa a seguito di controllo sulla dichiarazione dei redditi, si è in presenza di una prestazione periodica ex dell’art. 2948 c.c.soggetta a prescrizione quinquennale. Con una seconda censura critica la sentenza per non aver rilevato la prescrizione quinquennale quanto meno per le sanzioni e gli interessi.

2. Con il secondo motivo, il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. la violazione dell’art. 112 c.p.c.,dell’art. 2948 c.c. e dell’art. 20, terzo comma, d.lgs. n. 472 del 1997 cit.per omessa pronuncia sulla prescrizione delle sanzioni e degli interessi per cui dall'importo richiesto con gli atti impugnati andava detratta la quota relativa agli interessi e sanzioni per i quali si applicava il termine di prescrizione quinquennale, 3. L’esame dei motivi r ichiede la prelimianre ricostruzione dell’oggetto del giudizio di merito con particolare riferimento alle domande proposte dal contribuente. 3.1.

Con il ricorso in primo grado il ricorrente aveva eccepito la prescrizione quinquennale del credito sia con riferimento ai tributi che, espressamente, con riferimento agli interessi e le sanzioni. Si affermava, infatti, che«la cartella esattoriale […] risulta ampiamente prescritta sia nel tributo che negli interessi e sanzioni». 3.2. La C.t.p, rigettava il motivo osservando che la cartella era stata «formalmente e tempestivamente portata a conoscenza del contribuentedestinatario entro il termine di dieci anni – e non cinque come asserito in ricorso –dal mancato versamento dell’imposta». 3.3.

Con l’atto di appello il contribuente,nel riproporre la questione oggetto del giudizio, riferiva, in merito al primo grado , che aveva eccepito«la intervenuta prescrizione del diritto, trattandosi di tributi il Cons. est. Rosanna Angarano 4 cui decorso del tempo è sancito in anni 5». Di seguito,l’oggetto della questione devoluta in appello – pur dopo aver richiamato tutte le deduzioni ed eccezioni formulate nel corso del giudizio diprimo grado (quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte» – nell’esposizione del motivo in diritto, veniva così indiv iduata:

«l e cartelle di pagamento non impugnate contenenti le richieste di Iva, Irap e ritenute alla fonte, si prescrivono in cinque anni decorrenti dalla notifica delle cartelle e la notificadell'intimazione impugnata».

4. Così ricostruito l’oggetto del giudizio, questa Corte rileva chei motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. 4.1. I motivi sono inammissibili laddove si censura la sentenza impugnata per non aver rilevato la prescrizione quinquennale con riferimento a interessi e sanzioni. 4.1.1. I motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità.

Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veri dicità di tale asserzione Cons. est.

Rosanna Angarano 5 prima di esaminare nel merito la questione stessa(Cass. n. 2038/2025 Cass. n. 24821/2925).C iò che, nel caso di specie, non è accaduto. 4.1.2. Ciò posto, nella fattispecie in esame, risulta dagli atti del processo che la questione della prescrizione era stata riproposta in secondo grado solo con riferimento alle imposte e non agli interessie alle sanzioni.Come detto, nell ’atto di appello si fa ceva riferimento ad una cartella avente ad oggetto Iva, Irap e ritenute alla fonte, s enza alcuna menzione degli interessi e delle sanzioni.

Tale articolazione dell’atto di appello, pur interpretato nel suo complesso,impedisce di ritenere che il giudice di secondo grado fosse stato investito della questione relativa alla prescrizione, soggetta a tutt’altro regime giuridico,di interessi e sanzioni. Infatti, a fronte della sentenza di primo grado che aveva espressamente fatto riferimento alla prescrizione decennale dell’imposta, il contribuente, lungi da ribadire in appello che la questione riguardava anche gli interessi e le sanzioni, soggett i ad un regime giuridico differente, nel riferire l’oggetto del ricorso di primo grado, lo limitava alla prescrizione quinquennale dei «tributi» omettendo il riferimento a gli accessori.

Inoltre, nel descrivere il contenuto della cartella affermava espressamente chequesta ultima conteneva la richiesta di Iva, I rap e ritenuta alla fonte e ribadiva c he l a pretesa si prescriveva in cinque anni. L’atto di appello, pertanto, nemmeno sottoponeva all’attenzione del giudice di secondo grado la circostanza di fatto che con la cartella l’Ufficio aveva esercitato la propria pretesa impositiva anche per interessi e sanzioni. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, lo scrutinio in appello delle questioni (domande o eccezioni che siano) non accolte dalla sentenza di primo grado postula, ai sensi dell'art 56 d.lgs. n. 546 del 1992, una « specifica » riproposizione di esse, vale a dire un'espressa riformulazione che, sia pure per relationem, non può Cons. est.

Rosanna Angarano 6 essere ravvisabile nel generico richiamo del complessivo contenuto di atti della precedente fase processuale. Non è sufficiente, dunque, ai fini della rituale riproposizione di una questione, che deve essere effettuata in maniera chiara e univoca, il generico riferimento a tutte le difese e/o alle argomentazioni difensive prospettate nel ricorso di primo grado (cfrCass. n. 12191/2018, Cass. n 30444/2017 ) . 4.2.Il motivo è infondato nella parte in cui assume la prescrizione quinquennale del credito erariale portato dalle cartelle di pagamento relativo ad Iva Irap e ritenute. 4.2.1.

Questa Corte ha già chiarito che il credito erariale per la riscossione di Irpef I rap ed I va si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c.;non opera, infatti, l'estinzione quinquennale ex art. 2948, primo comma, n um . 4, c.c. , in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. n. 33213/2023). 4.2.2.

Non ha fondamento giuridico, poi, l’assunto secondo il quale il credito erariale, normalmente soggetto a prescrizione decennale, ove sia oggetto di una cartella emessa a seguito di procedura automatizzatarisenta di una prescrizione più breve. Le cartelle emesse ai sensi degli artt. 36-bise 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, infatti, sono atti impo-esattivi, sicch é , rispetto alle medesime , non si pone alcuna questione relativa al mutamento del titolo della pretesa che possa tradursi in un diverso termine di prescrizione.

5. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M Cons. est. Rosanna Angarano 7 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterior