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Decreto — n. 3410/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 3410/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Regional Court's decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Municipality of Pollica, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the respondent, Renata Errico, argued no further action was needed. The court ruled that under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, silence constitutes a waiver, leading to the automatic termination of the proceedings without a substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the automatic extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal statutory time limit waiver by silence extinction of proceedings Civil Procedure Code anticipo delle spese spese di difesa condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24303/2022 R.G. proposto da: Comune Di Pollica in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Armentano unitamente all’avvocato Franco Morena -ricorrente- contro Renata Errico -intimato- avverso la sentenza della Comm.trib.reg.CAMPANIA n.2308/2022 depositata il 04/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; Numero registro generale 24303/2022 Numero sezionale 307/2026 Numero di raccolta generale 3410/2026 Data pubblicazione 16/02/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 14/02/2026 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 24303/2022 Numero sezionale 307/2026 Numero di raccolta generale 3410/2026 Data pubblicazione 16/02/2026