Court declares process extinguished due to tax debt extinction under Rottamazione Quater law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil process extinguished following the enactment of the Rottamazione Quater law. The private party argued for debt relief, while the tax authorities contended that payments made remain irrevocably acquired. The court ruled that the statutory extinction of the debt automatically invalidates all prior judicial proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231, L. n. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The extinction of a tax debt pursuant to the Rottamazione Quater law renders all prior judicial proceedings and judgments ineffective and extinguishes the civil process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31354/2020 R.G. proposto da: EUROTECHNOLOGY SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato ALESSANDRO DAGNINO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DITORINO, rappresentate e difes e dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PIEMONTE n. 261/04/2020 depositata il 27/02/2020 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 12/02/2026 La Presiden