Court declares process extinguished due to tax debt extinction under Rottamazione Quater law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil process extinguished following the enactment of the Rottamazione Quater law. The private party had deposited documentation to extinguish tax debts assigned to collection agents, which legally invalidates prior judgments and renders payments irrevocable. Consequently, the court ruled that no further judicial proceedings are necessary as the underlying debt obligation has been legally terminated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231, L. n. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When tax debts are extinguished by specific legislative provisions, the civil process regarding such debts is automatically terminated and the matter is no longer subject to judicial review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14/2022 R.G. proposto da: EUROTECHNOLOGY S.R.L., rappresentatae difesa dall'avvocato ALESSANDRO DAGNINO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PIEMONTE n. 324/05/2021 depositata il 12/05/2021 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 12/02/2026 La