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Decreto — n. 3392/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares tax collection process extinguished after defendant joined simplified debt definition.

Numero d'incarto Decreto — n. 3392/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the tax collection proceedings extinguished following the defendant's adherence to the simplified debt definition procedure. The plaintiff, Vittorio Di Loreto, had joined this administrative process to settle his tax liabilities with the Revenue Agency, thereby waiving pending judicial actions. Consequently, the court ruled that the litigation was no longer necessary as the debt had been legally defined and the process terminated.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 193/2016; Art. 391 cod. proc. civ.: When a party joins the simplified debt definition procedure, the related judicial process is extinguished unless parties request a hearing under the third paragraph of Article 391 of the Civil Procedure Code.

Parole chiave

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simplified debt definition tax collection proceedings process extinguishment waiver of litigation Revenue Agency administrative settlement civil procedure code

Disposizioni normative citate

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Art. 6 D.L. 193 del 2016
2081/06/2016 depositata il 13/04/2016 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dall’art. 6 D.L. 193 del 2016, convertito in Legge n.
Art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ

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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26053/2016 R.G. proposto da: VITTORIO DI LORETO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA STEVANATO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n. 2081/06/2016 depositata il 13/04/2016 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dall’art. 6 D.L. 193 del 2016, convertito in Legge n. 225/2016 e al relativo pagamento assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 11/02/2026 La President