Court declares debt extinguished via simplified procedure, confirming tax authority's right to retain collected sums.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the legal process extinguished following a simplified procedure initiated by the tax authority. The private party argued for debt reduction based on specific documentation, while the state contended that sums already collected remain definitively acquired. The court upheld the decision, ruling that the debt is extinguished and the amounts paid cannot be refunded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The simplified procedure for debt extinguishment renders the debt void and confirms the tax authority's right to retain sums already collected without refund obligation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25966/2021 R.G. proposto da: SOCIETA' R. POLIMERI SPA IN LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ALBERTO MARCHESELLIe MARINA MILLI contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA SEZ. DIST. DI BRESCIA n. 998/23/2021 depositata il 11/03/2021 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) e dall’aggiornamento datato 0 6 /0 2 /202 6 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 10/02/2026 La Pre