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Ordinanza — n. 3347/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocation request for factual error regarding property construction status in IMU exemption case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3347/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the revocation request inadmissible, ordering the appellant to pay the respondent's legal fees. The appellant argued the lower court erred factually by assuming the buildings were not constructed by the company, while the respondent maintained the core issue was the lack of evidence proving the properties were intended for sale. The court ruled that the alleged factual error did not alter the legal reasoning, as the exemption requires proof of sales intent, which was absent despite the buildings' construction history.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis, 395 c.p.c.; In revocation proceedings, a contested factual error must be decisive to overturn the legal basis of the judgment, otherwise the request is inadmissible.

Parole chiave

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revocation of cassation order factual error in cassation IMU tax exemption property construction status sales intent requirement decisive factual error judicial finality principle società immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
Va a tale riguardo opportunamente rammentato che questa Corte, con orientamento consolidato che qui si fa proprio, ha affermato che in tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 1 n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
1931/2018 per l’Imu relativa all’anno 2014, per l’importo complessivo di euro496.745,59, con riguardo ad immobili costituenti “beni merce”, dei quali essa era proprietaria in Roma, a seguito del disconoscimento dell’esenzione prevista dall’art. 13, comma 9-bis, del d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, 31/10/2017, n. 25871
da Cass. Sez. 1, 31/10/2017, n. 25871, Rv.
Cass. Sez. 3, 14/02/2022, n. 4678
646006 – 01 ; Cass. Sez. 3, 14/02/2022, n. 4678, Rv.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16699/2025 R.G. proposto da: EUSEBIO SPA, rappresentata e difes a dall'avvocato PAOLO TAMIETTI -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, rappresentatae difesa dall'avvocato FEDERICA GRAGLIA -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte Suprema d i c assazione n. 10392/2025 depositata il 21/04/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. La Eusebio S.p.A. proponeva ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 4 ottobre 2022, n. 4306/12/2022 che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento n. 1931/2018 per l’Imu relativa all’anno 2014, per l’importo complessivo di euro496.745,59, con riguardo ad immobili costituenti “beni merce”, dei quali essa era proprietaria in Roma, a seguito del disconoscimento dell’esenzione prevista dall’art. 13, comma 9-bis, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 2, comma 2, lett. a), del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, aveva accolto l’appello proposto da Roma Capitale nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 21 novembre 2019, n. 15589/19/2019, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello aveva riformato la decisione di prime cure –che aveva accolto il ricorso originario - sul rilievo che la contribuente non avesse documentato l’esecuzione di lavori di ristrutturazione ex art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f) , del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sui predetti immobili, che inoltrenon erano di recente costruzione.

3. La Corte di cassazione, con l’ordinanza indicata in epigrafe, rigettava il ricorso.

4. La società contribuente ha chiesto la revocazione, ex artt. 391-bis e 395, primo comma, num. 4, c.p.c. della suddetta ordinanza, illustrando le proprie difese con il deposito di memoria ex art. 380-bis.1 c.p.с. Roma Capitale ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La società ricorrente, con l’unico motivo di ricorso, chiede la revocazione ex artt. 391-bis e 395, primo comma, n um . 4, c.p.c. della gravata ordinanza, deducendo che la Corte di c assazione, emettendo il provvedimento sopra menzionato, avrebbe commesso un errore di fatto, sub specie di errore di percezione, risultante dagli atti o documenti della causa (segnatamente anche da quelli del giudizio di legittimità e specificamente dal ricorso per cassazione, del quale si indicano le pagine pertinenti), consistito nel supporre l’esistenza di un fatto (l’avvenuto acquisto degli immobili da parte di Eusebio S.p.A.) la cui verità è da escludere in maniera incontrovertibile, nonché a considerare inesistente un fatto (la costruzione dei beni stessi da parte di Eusebio S.p.A.) in realtà sussistente ed accertato, ed accertabile in modo altrettanto indiscutibile sulla base degli atti e documenti di causa.

2. Come si apprende dalla narrativa dell’ordinanza gravata, la ratio decidendidella sentenza d’appello stava nella circostanza che gli immobili non fossero di recente costruzione; si espone difatti che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva così stabilito: «La circostanza che l'immobile debba essere di recente costruzione trova riscontro nella legge, che fa riferimento ai "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ... e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori" (art. 13, co. 9 bis, D.L. n. 201/2011)».

Il giudice d’appello aveva quindi rilevato che la contribuente non aveva documentato l’esecuzione di lavori di ristrutturazione ex art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sui predetti immobili, che non erano appunto di recente costruzione, così difettando entrambi gli – alternativi – presupposti per il beneficio fiscale, ed osservando in particolare che «agli immobili di recente costruzione sono equiparabili solo quelli oggetto di incisivo recupero ai sensi del DPR 380/2001».

3. Ebbene, al cospetto di motivo di ricorso che aggrediva tale ratio decidendi, rimarcando che «La norma in vigore dal 31.08.2013 non prevede alcun riferimento temporale né alcuna scadenza riferita al termine dei lavori…», questa Corte ha affermato l’infondatezza del ricorso, «per di più in assenza di ogni obiettiva condizione di verificabilità dello stesso intento perseguito che finirebbe per connotare qualsiasi operazione commerciale volta all’acquisizione di fabbricati destinati alla (successiva) rivendita (che faccia seguito, o meno, all’attività di costruzione)»- enfasi aggiunta.

4. La Corte di legittimità riteneva altresì di emendare, in tale ultimo punto, la motivazione della sentenza impugnata, precisando che «In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 9-bis, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 […] deve essere riconosciuta solamente ai «fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita» (secondo il tenore letterale del testo legislativo) e non può essere estesa -alla luce di un coordinamento sistematico con l’art. 5, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, quale richiamato dall’art. 13, comma 3, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che esclude la rilevanza del fabbricato in corso di ristrutturazione ai fini della determinazione del presupposto impositivo - anche ai fabbricati acquistati e ristrutturati (mediante interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) per essere destinati dall’impresa acquirente alla vendita, ostandovi la natura eccezionale delle disposizioni legislative in materia di agevolazioni tributarie».

5. L’errore revocatorio denunziato si trarrebbe, secondo la ricorrente, dalla lettera del principio di diritto formulato nella ordinanza di cui si chiede la revocazione, e segnatamente dal passaggio argomentativo ove si afferma che l’esenzione de quo « deve essere riconosciuta solamente ai “fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita” (secondo il tenore letterale del testo legislativo)» e non anche a quelli «acquistati e ristrutturati (mediante interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) per essere destinati dall’impresa acquirente alla vendita». 5.1.

In effetti, questa Corte, «[…] al solo fine di consolidare e rinsaldare l’indirizzo chiaramente delineatosi nella giurisprudenza di legittimità, (ordinanza, p. 12)», enunciava il principio di diritto con il quale precisava – con dichiarato intento nomofilattico e con lettura restrittiva rispetto al principio affermato dalla Commissione territoriale – che ai fabbricati “costruiti” non possono equipararsi quelli “acquistati e ristrutturati”.

6. Orbene, l ’errore è ictu oculi percettibile, in quanto si è dato per accertato l’avvenuto acquisto degli immobili da parte di Eusebio S.p.A., che, al contrario, li aveva, seppurein epoca risalente, edificati.

7. Tuttavia, l a svista percettiva non incide sulla ratio decidendi sottesa alla gravata decisione. 7.1.L’ordinanza qui impugnata ha richiamato la decisione di appello, secondo cui al fine del riconoscimento della esenzione occorre va che la contribuente avesse documenta to – e ciò non aveva adempiuto - l’esecuzione di lavori di ristrutturazione ex art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sui predetti immobili, in quanto gli stessi non erano neppure di recente costruzione, essendo stati edificati negli anni ’90 del secolo scorso, circostanza che ne escludeva la “destinazione alla vendita”. 7.2.

E dunque, nell’ordinanza di cui si chiede la revocazione , viene ribadito, e su tale autonoma ratio decidendi si fonda la pronuncia, che per ottenere l’esenzione Imu non è sufficiente avere costruitogli immobili, ma deve essere dimostrato che essi siano ancora destinati alla vendita. 7.3. Tuttavia , laddove la Corte di cassazione ha voluto precisare, e tale indicazione riveste evidenti finalità nomofilattiche, tanto da essere raccolta in un principio di diritto, che l’esenzione non può ritenersi estesa anche ai fabbricati acquistati e ristrutturati per essere destinati dall’impresa acquirente alla vendita, è incorsa in errore di fatto, in quanto i fabbricati in questione risultavano pacificamente essere stati edificati dalla società contribuente, seppure in epoca molto risalente. 7.4.

L a precisazione aggiunta , pur erronea, non è pertanto affatto decisiva, in considerazione della rimarcata assenza di ogni obiettiva condizione di verificabilità dell’intentodi destinazione alla vendita.

8. Va a tale riguardo opportunamente rammentato che questa Corte, con orientamento consolidato che qui si fa proprio, ha affermato che in tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., presuppone la sua decisività, ossia dell'idoneità a travolgere la ragione giuridica sulla quale si regge la sentenza impugnata, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al "principio di ragionevole durata del processo" e al connesso divieto di protrazione all'infinito dei giudizi ( arg. da Cass. Sez. 1, 31/10/2017, n. 25871, Rv. 646006 – 01 ; Cass. Sez. 3, 14/02/2022, n. 4678, Rv. 664195 – 01 ; Cass. Sez. 1, 31/10/2017, n. 25871, Rv. 646006 –01).

9. I n conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.880,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel