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Ordinanza — n. 3249/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to valid withdrawal by appellant, resulting in litigation costs shared equally between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3249/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal extinct following the appellant's valid withdrawal of the case. Samagas s.p.a. had previously challenged a tax payment notice regarding fuel excise duties, but formally renounced the appeal on January 23, 2026. Consequently, the litigation costs were allocated equally between the parties as a sanction for the appellant's procedural conduct.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; Withdrawal of appeal extinguishes the proceedings, and the Court may order equal cost allocation when the withdrawal is attributable to the appellant's conduct.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings allocation of litigation costs tax dispute cassation procedure evasione all'obbligo di contribuzione imposta sui carburanti dazi doganali non pagati

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente evidenziato che Samagas ha validamente rinunciato al ricorso e l’atto di rinuncia risulta regolarmente comunicato ad ADM a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art. 390 cod.
art. 390 cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente evidenziato che Samagas ha validamente rinunciato al ricorso e l’atto di rinuncia risulta regolarmente comunicato ad ADM a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18354 del 09/07/2019
7534/19/21 del 22/10/2021, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva, in sede di rinvio a seguito di Cass. n. 18354 del 09/07/2019, l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11398/2022 R.G. proposto da: Samagas s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante Antonio Mariniello, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuditta Merone -ricorrente- contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato -controricorrente- nonché contro Agenzia delle dogane e dei monopoli di Napoli 2 e Agenzia delle dogane e dei monopoli –Direzione regionale della Calabria e della Campania -intimate- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 7534/19/21 depositata il 22/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 7534/19/21 del 22/10/2021, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva, in sede di rinvio a seguito di Cass. n. 18354 del 09/07/2019, l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 563/31/09 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di Samagas s.p.a. (di seguito Samagas) nei confronti di un avviso di pagamento per mancato versamento delle accise sul gasolio. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, Samagas s.p.a. avrebbe ceduto ad uso autotrazione gasolio destinato ad uso domestico. 2.Samagas impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. 3.ADM resisteva con controricorso. 4.Con atto del 23/01/2026 Samagas rinunciava al ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente evidenziato che Samagas ha validamente rinunciato al ricorso e l’atto di rinuncia risulta regolarmente comunicato ad ADM a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. 2.Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio, sussistendo altresì giusti motivi, in ragione del comportamento processuale tenuto dalla ricorrente, per compensare tra le parti le spese di lite. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio e compensate tra le parti le spese del presente procedimento. Così decis