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Ordinanza — n. 3248/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to out-of-court settlement and extinction of the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3248/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the submission of a conciliatory agreement signed by both parties. The Treasury Agency had appealed a regional commission's rejection of a travel company's VAT refund claim, arguing that non-EU agencies were ineligible for such reimbursements. The court ruled that the existence of the settlement agreement terminated the legal controversy, leading to the dismissal of the appeal and the mutual offset of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 164 c.p.c.; Art. 165 c.p.c.: When a conciliatory agreement is submitted by both parties, the subject matter of the dispute ceases to exist, resulting in the extinction of the proceedings and the mutual compensation of litigation expenses.

Parole chiave

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tax litigation extinction conciliatory agreement VAT refund eligibility non-EU travel agency litigation cost offset cessazione materia contendere out-of-court settlement tassa di promozione del turismo

Disposizioni normative citate

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Art. 164 c.p.c.
Art. 165 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13137/2017 R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato -ricorrente- -controricorrente incidentale- contro Transat Tours Canada Inc Società, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Eugenio Della Valle -controricorrente- -ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 7051/20/16 depositata il 18/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 7051/20/16 del 18/11/2016 , la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 26551/20/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di Transat Tours Canada Inc. (di seguito TTC) nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2009. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso al fine di recuperare l’imposta indebitamente ottenuta a rimborso dalla società contribuente, non essendo dovuto il rimborso dell’IVA in favore di agenzie di viaggi e turismo non stabilite nella UE. 2.AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.TTC resisteva con controricorso. 4.Con ordinanza interlocutoria n. 29903 del 12/11/2025, questa Corte rinviava la causa all’adunanza del 29/01/2026 al fine di consentire la conciliazione della lite.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va preliminarmente evidenziato che la difesa erariale ha depositato accordo conciliativo sottoscritto anche dalla ricorrente, dal quale si evince l’intervenuta conciliazione stragiudiziale della lite. 2.Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio, con la compensazione tra le parti delle spese di lite. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite. Così d