Italian tax court dismisses appeal due to out-of-court settlement between tax authority and company.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the litigation extinguished because the parties reached an out-of-court settlement agreement. The tax authority had appealed a regional commission's rejection of a company's VAT refund claim regarding travel agencies outside the EU. The court terminated the proceedings and ordered mutual compensation of litigation costs based on the signed conciliation accord.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164 c.p.c.; Art. 165 c.p.c.: When parties reach an out-of-court settlement, the court must declare the litigation extinguished due to cessation of the subject matter of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13136/2017 R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato -ricorrente- contro Transat Tours Canada Inc Società, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Della Valle -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 7268/20/16 depositata il 23/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.
FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 7268/20/16 del 23/11/2016 , la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 26551/20/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di Transat Tours Canada Inc. (di seguito TTC) nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2008. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso al fine di recuperare l’imposta indebitamente ottenuta a rimborso dalla società contribuente, non essendo dovuto il rimborso dell’IVA in favore di agenzie di viaggi e turismo non stabilite nella UE. 2.AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.TTC resisteva con controricorso. 4.Con ordinanza interlocutoria n. 29902 del 12/11/2025, questa Corte rinviava la causa all’adunanza del 29/01/2026 al fine di consentire la conciliazione della lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va preliminarmente evidenziato che la difesa erariale ha depositato accordo conciliativo sottoscritto anche dalla ricorrente, dal quale si evince l’intervenuta conciliazione stragiudiziale della lite. 2.Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio, con la compensazione tra le parti delle spese di lite. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite. Così decis