Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The parties involved were a sole proprietorship against the Revenue Agency, with the court noting the lapse of time without any intervention by the appellant. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, dismissing the case and ordering the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request the decision within the forty-day period following the proposal of judgment definition.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7459/2025 R.G. proposto da: Giovanni Calenda, Sabatino Sozzo, in proprio e quali soci amministratori della “Coffee and Bet di Calenda Giovanni e Sozzo Sabatino Snc”, rappresentati e difesi dall'avvocato Osvaldo Verrecchia unitamente all’avvocato Raffaele Manfellotto -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato . Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Campania n.5497/2024 depositata il 24/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 7459/2025 Numero sezionale 285/2026 Numero di raccolta generale 3242/2026 Data pubblicazione 13/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 03/02/2026 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 7459/2025 Numero sezionale 285/2026 Numero di raccolta generale 3242/2026 Data pubblicazione 13/02/2026