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Decreto — n. 3237/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 3237/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 3237/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17404/2022 R.G. proposto da: Paolo Fabris, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Tardanico ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Pasquale Acone in Roma Via Cesi n. 21 -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, Agenzia delle Entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte- Torino n. 20/2022 depositata il 07/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 3237/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 17404/2022 Numero sezionale 284/2026 Numero di raccolta generale 3237/2026 Data pubblicazione 13/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.

Parole chiave

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amministrazione fiscale contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale arretrati d'imposta inchiesta per frode fiscale sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
20/2022 depositata il 07/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17404/2022 R.G. proposto da: Paolo Fabris, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Tardanico ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Pasquale Acone in Roma Via Cesi n. 21 -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, Agenzia delle Entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte- Torino n. 20/2022 depositata il 07/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 17404/2022 Numero sezionale 284/2026 Numero di raccolta generale 3237/2026 Data pubblicazione 13/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 09/02/2026 Salemme Andrea Antonio Numero registro generale 17404/2022 Numero sezionale 284/2026 Numero di raccolta generale 3237/2026 Data pubblicazione 13/02/2026