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Decreto — n. 3234/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days of silence on proposed judgment.

Numero d'incarto Decreto — n. 3234/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Regional Tax Commission's decision extinguished. The appellant, Martin Jakubowski, failed to request a ruling on the proposed judgment within the statutory 40-day period. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant for forty days after the proposal of judgment constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and mutual compensation of costs.

Parole chiave

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waiver by silence proposed judgment extinction of proceedings tax appeal costs compensation indennità di patrocinio accollo delle spese spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20032/2022 R.G. proposto da : Martin JAKUBOWSKI - C.F. JKBMTN51B22Z112S , nato a Itzehoe , Rep. Federale Tedesca, il 22 maggio 1951 e attualmente domiciliato a Im Gödersfeld 7, D-52078 Aachen, Germania, rappresentato, assistito e difeso dall’Avv. Stefania Iasonna (C.F. SNNSFN66D46F839C) del Foro di Roma e dall’Avv. Maurangelo Rana (C.F. RNAMNG66R02A883Y) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato nel presente giudizio presso lo Studio Legale dell’Avv. Iasonna sito in Roma, Via Monte Santo n. 68 (indirizzo di PEC: s.iasonna@pec.fgilex.it maurangelo.rana@milano.pecavvocati.it Tel. 06/8404651;

Fax 06/85358335) -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, Agenzia delle Entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatee difese dall'Avvocatura Generale d ello Stato -controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio- Roma n.391/2022 depositata il 28 gennaio 2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.

Così deciso in Rom