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Decreto — n. 3231/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 3231/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 3231/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3205/2018 R.G. proposto da: Futura Costruzioni Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Oreste Natoli unitamente all’avvocato Luigi Cinquemani -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- nonché contro Riscossione Sicilia Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Esposito -resistente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia- Palermo n.2275/2017 depositata il 19/06/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 3231/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 3205/2018 R.G. proposto da: Futura Costruzioni Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Oreste Natoli unitamente all’avvocato Luigi Cinquemani -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- nonché contro Riscossione Sicilia Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Esposito -resistente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia- Palermo n.2275/2017 depositata il 19/06/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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recupero delle spese esecutive arretrati d'imposta fatture impagate arretrati di mantenimento mancato anticipo delle spese contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3205/2018 R.G. proposto da: Futura Costruzioni Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Oreste Natoli unitamente all’avvocato Luigi Cinquemani -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- nonché contro Riscossione Sicilia Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Esposito -resistente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia- Palermo n.2275/2017 depositata il 19/06/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 3205/2018 Numero sezionale 281/2026 Numero di raccolta generale 3231/2026 Data pubblicazione 13/02/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra parte ricorrente ed Agenzia delle Entrate, mentre nulla è a statuirsi con riferimento a Riscossione Sicilia, stante il mancato esercizio di attività processuale da parte di quest’ultima.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione delle spese del procedimento fra parte ricorrente ed Agenzia delle Entrate. Così deciso in Roma, il 09/02/2026 Salemme Andrea Antonio Numero registro generale 3205/2018 Numero sezionale 281/2026 Numero di raccolta generale 3231/2026 Data pubblicazione 13/02/2026