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Decreto — n. 3227/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 3227/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 3227/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 21153/2023proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro MARCEGAGLIA INVESTMENTS SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, MARCEGAGLIA HOLDING SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, MARCEGAGLIA STEELSPA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall’Avv. Andrea Manzitti; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n. 1270/19/2023 depositata il 6 aprile 2023.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 3227/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 21153/2023proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro MARCEGAGLIA INVESTMENTS SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, MARCEGAGLIA HOLDING SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, MARCEGAGLIA STEELSPA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall’Avv. Andrea Manzitti; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n. 1270/19/2023 depositata il 6 aprile 2023.

Parole chiave

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fine del processo esperimento di conciliazione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria quietanza di saldo debito procedura di liquidazione dei conti contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 5 gennaio 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 21153/2023proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro MARCEGAGLIA INVESTMENTS SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, MARCEGAGLIA HOLDING SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, MARCEGAGLIA STEELSPA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall’Avv. Andrea Manzitti; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n. 1270/19/2023 depositata il 6 aprile 2023.

Visto l’atto depositato il 5 gennaio 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 02/02/2026 La Presidente ti