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Ordinanza — n. 3160/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal for failure to examine a specific appeal ground regarding notification evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3160/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Court's dismissal of the taxpayer's claim. The taxpayer argued the first-instance judge failed to examine a specific ground of appeal concerning the lack of notification evidence, while the tax agency contended the Regional Court erroneously dismissed the claim due to insufficient proof of notification. The Court found both the omission of the specific appeal ground and the misinterpretation of the submitted notification documents to be valid grounds for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 395, n. 4 c.p.c.: The Court of Cassation must examine every ground of appeal; failure to address a specific complaint constitutes a violation of law, and misinterpretation of decisive evidence requiring a different outcome justifies revocation.

Parole chiave

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omessa pronuncia motivo di appello notifica atti presupposti riscossione tributi errore di fatto cassazione rinvio prove documentali notifica delle Intese

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 26 d.p.r. 602/73
Art. 140 c.p.c.
Art. 8 legge n. 890/1982
e dell’art. 8 della legge n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
890/1982, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», l’Agenzia delle Entrate Riscossione deduce che la C.T.R.
Art. 395, n. 4 c.p.c.
errore percettivo, caratterizzato da svista concernente il fatto probatorio in sé – trova il suo rimedio istituzionale nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presuppost richiesti dall’art. 395, n.
articoli 26 d.p.r. 602/73
Con il primo motivo– rubricato «violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonché, conseguentemente, degli articoli 26 d.p.r. 602/73 e 140 c.p.c.
art. 348-ter cod. proc. civ
Occorre poi rilevare che lo sbarramento previsto al riguardo dall’art. 348-ter cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. U, n. 5792/2024
Al riguardo, il Collegio non può prescindere dal richiamare l’indirizzo espresso da questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica (Cass., sez. U, n. 5792/2024, secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di cd.
sez. U, n. 5792/2024
Al riguardo, il Collegio non può prescindere dal richiamare l’indirizzo espresso da questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica (Cass., sez. U, n. 5792/2024, secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di cd.
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Testo completo

in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -Ricorrente- CONTRO TRIONFO MARCELLO, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo de Lodi del foro di Milano, giusta procura speciale in atti - Controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 1968/12/2021, pubblicata il 26.5.2021, non notificata; udita la relazione svolta all’adunanza camerale dell’8.1.2026 dal consigliere Maria Clara SALI; FATTI DI CAUSA RISCOSSIONE – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NOTIFICA ATTI PRESUPPOSTI –OMESSA PRONUNCIA 1. Marcello Trionfo impugnava l’intimazione di pagamento n. 0682018903213468 e le sottese cartelle di pagamento nn. 06820110438853177, 06820130177436312, 06820140095772987, nonché l’avviso di accertamento esecutivo n. 66817012699823006, chiedendone l’annullamento.

2. La C.T.P. di Milano, nella contumacia dell’agente della riscossione, accoglieva il ricorso per omessa prova della notifica degli atti presupposti.

3. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, adita dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, rigettava il gravame, ritenendo che gli estratti di ruolo prodotti dall’appellante non fossero idonei a provare la notifica degli atti presupposti, in difetto di produzione delle relate di notifica e o degli avvisi di ricevimento, documenti che invece avrebbero dimostrato la regolare conoscenza degli stessi da parte del contribuente.

4. Avverso la precitata sentenza l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

5. Trionfo Marcello resiste con controricorso.

6. E’ stata fissata l’adunanza camerale dell’8.1.2026. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo– rubricato «violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonché, conseguentemente, degli articoli 26 d.p.r. 602/73 e 140 c.p.c. e dell’art. 8 della legge n. 890/1982, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», l’Agenzia delle Entrate Riscossione deduce che la C.T.R. aveva erroneamente affermato che essa appellante non aveva prodotto le relate di notifica degli atti presupposti, laddove invece, come testualmente indicato nell’atto di appello, alle pagine 2-4, che riproduce in ricorso, erano stati prodotte sia le relate di notifica che gli avvisi di ricevimento e ciò con riferimento sia alle cartelle di pagamento, che all’avviso di accertamento esecutivo (allegato n. 3 all’atto di appello), documenti riprodotti nel presente ricorso in ossequio al principio di autosufficienza. 1.1.

Il motivo è fondato. 1.2. Al riguardo, il Collegio non può prescindere dal richiamare l’indirizzo espresso da questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica (Cass., sez. U, n. 5792/2024, secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di cd. errore percettivo, caratterizzato da svista concernente il fatto probatorio in sé – trova il suo rimedio istituzionale nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presuppost richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4 o num. 5 cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. (cfr. anche Cass.n. 28891/2025). 1.3.

Occorre poi rilevare che lo sbarramento previsto al riguardo dall’art. 348-ter cod. proc. civ. presuppone che le sentenze dei due gradi di merito si fondino sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali della causa (cfr. Cass. n. 19001/2025; Cass. n. 7724/2022; Cass. n. 28174/2018), il che non è nel caso in esame, poiché, nella specie, i giudici di primo grado non hanno esaminato alcuna documentazione relativamente alle notifiche degli atti sottesi all’intimazione di pagamento, stante la contumacia dell’agente della riscossione, mentre i giudici di appello, a fronte delle contestazioni della parte appellata (che peraltro prendeva posizione sulle notifiche, come risulta dalla sentenza impugnata), hanno pretermesso l’esame delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento, erroneamente affermando che non erano stati prodotti, ciò risolvendosi in omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. 1.4.

Infatti, di regola, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendivenga a trovarsi priva di fondamento, con la conseguenza che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa. 1.5.

Nel caso di specie, la C.T.R. ha affermato che la parte appellante, rimasta contumace in primo grado, si era limitata a produrre gli estratti di ruolo e non anche le relate di notifica e gli avvisi di ricevimento degli atti presupposti che, afferma la C.T.R., “se depositate, avrebbero avuto l’effetto di provare l’avvenuta presa conoscenza, da parte del contribuente, degli atti prodromici e sottostanti all’avviso di intimazione impugnato. L’Agente della riscossione si è infatti limitato a produrre gli estratti di ruolo che, da soli, non sono ritenuti sufficienti al fine di provare l’avvenuta notifica degli atti impositivi”.

Risulta di contro documentale che l’Agenzia delle Entrate Riscossione non si era limitata a produrre gli estratti di ruolo (doc. n. 2), ma anche i referti delle notifiche di tutti gli atti presupposti (doc. n.

3) e poiché trattasi di documenti senz’altro decisivi e che non si è in presenza di “doppia conforme” sfavorevole, per quanto sopra detto, il vizio è deducibile ed è da ritenersi sussistente.

2. Con il secondo motivo, rubricato «omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», la ricorrente assume di aver proposto un secondo motivo di gravame, di cui riproduce il contenuto, con il quale aveva lamentato che il giudice di primo grado aveva annullato integralmente l’intimazione di pagamento invece di limitarsi all’annullamento parziale dell’atto impugnato ossia con riferimento esclusivo agli atti impositivi di cui si era lamentata l’omessa notifica e precisamente alle cartelle di pagamento nn. 06820110438853177, 06820130177436312, 06820140095772987 e all’avviso di accertamento esecutivo T9D012C03032/2015. 2.1.

Il motivo è fondato. 2.2. Dalla sentenza impugnata, con riferimento al secondo motivo di gravame, si evince che nello svolgimento del processo la C.T.R. ha correttamente trascritto il secondo motivo di gravame (pagina 2), per poi nella motivazione (pagine 5, 6 e 7), occuparsi esclusivamente della questione della mancata partecipazione al giudizio di primo grado dell’ente impositore, omettendo pertanto di esaminare la formulata censura.

3. In accoglimento del ricorso, la sentenza va pertanto cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame, oltre che per provvedere alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8.