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Ordinanza — n. 3156/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax agency appeal due to lack of proof of service notice to the taxpayer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3156/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax agency's appeal inadmissible because the taxpayer failed to produce the required receipt of service for the notice. Although the agency mailed the document via registered letter, the absence of the delivery receipt meant legal service was never perfected. Consequently, the court ruled that without proof of valid service, the opposing party could not be considered legally constituted, rendering the appeal void.

Regesto Legislator

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Art. 149 c.p.c.; l. n. 890 del 1982: The lack of a receipt of service for a notice sent by registered letter renders the appeal inadmissible, as legal service is perfected only upon actual delivery to the recipient.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of service proof registered letter delivery taxation procedure legal notification requirement fatture fittizie inchiesta per sottrazione d'imposta procedura fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 149 c.p.c.
Invero, la notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della l.
l. n. 890 del 1982
e dalle disposizioni della l. n. 890 del 1982, n.
art. 149 c.p
Invero, la notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Ordinanza n. 25912 del 31/10/2017
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.14264/2017R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legis presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – CONTRO Hu Shaofang; -intimata- avverso la sentenza n. 6478/2016 d ella Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 6 dicembre 2016 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026dalla consiglier a Andreina Giudicepietro . FATTI DI CAUSA Indagini bancarie r.g. n.14264/2017est.

Andreina Giudicepietro 2 L’Agenzia delle entrate ricorre con quattromotivi contro Hu Shaofang , che è rimasta intimat a , avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto parzialmente l’appello principale dell’Ufficio e rigettatoquello incidentale della contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento e della cartella di pagamento per maggiori Irpef, Irap ed Iva relative agli anni di imposta 2006 e 2007. In particolare, la contribuente Hu Shaofang è titolare di una attività di lavorazione collegata all’industria dell’abbigliamento e, con l’avviso di accertamento, l’Ufficio le ha contestato la contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti dell’importo di euro 69.610,00 e l’omessa contabilizzazione di ricavi per la somma di euro 258.582,22 desunti da euro 132.470,73, quali versamenti bancari non giustificati , e da euro 126.111,49, quali prelevamenti bancari non giustificati per l’anno di imposta 2007.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21 gennaio 2026, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 –bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1.Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , dell’art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.

La ricorrente impugna la statuizione con cui la C.t.r., riportandosi agli accertamenti contenuti nella c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado, ha ritenuto che alcuni versamenti effettuati con tre assegni fossero riconducibili alledue fatture emesse dal la contribuente a carico di propri clienti per euro 13.673,50ed euro 10.344,18, nonostante gli importi non fossero del tutto coincidenti. r.g. n.14264/2017est. Andreina Giudicepietro 3 1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , e dell’art.2697 c.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Secondo la ricorrente, la C.t.r. avrebbe errato laddove ha affermato che la contribuente, titolare di reddito di impresa, avrebbe assolto al proprio onere probatorio con la sola indicazione dei beneficiari dei prelevamenti, senza fornire alcuna dimostrazione del fatto che i soggetti indicati fossero gli effettivi destinatari né della ragione del pagamento. 1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per la violazione degli artt. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c.

Secondo la ricorrente, i giudici di appello, richiamando senza adeguata motivazione i risultati della c.t.u. espletata nel precedente grado di giudizio, hanno ritenuto che parte dei prelevamenti non giustificati, per circa 26.000,00 euro, avessero trovato riscontro in contabilità, nonostante il dato fosse contestato dall’Ufficio. 1.4. Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.32d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , e degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.

La ricorrente impugna la statuizione del giudice di appello,secondo cui, pur in assenza di una prova analitica, si poteva dedurre che i prelevamenti bancari fossero giustificati dal pagamento in contanti delle fatture, indicate in contabilità per importi significativamente superiori ai pagamenti effettuati con mezzi tracciabili. 2.1. Pregiudiziale all'esame dei motivi del ricorso ̀ la verifica della sua regolare notifica, preso atto della mancata costituzione dell'intimata. r.g. n.14264/2017est. Andreina Giudicepietro 4 Deve, invero rilevarsi, come da attestazione della cancelleria, che non risulta agli atti la produzione dell'avviso di ricevimento da parte dell’Agenzia ricorrente.

Invero, la notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della l. n. 890 del 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna sia la data di essa e l'identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione, nonché l'inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte (Sez. 5- , Ordinanza n. 25912 del 31/10/2017).

Nel caso di specie, l’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate, risulta aver notificato il ricorso mediante la spedizione di copia conforme all’originale a mezzo Poste Italiane S.p.A. con raccomandata a.r.; tuttavia parte ricorrente non ha prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata, per cui il ricorso ̀ inammissibile. Nulla deve disporsi in ordine alle spese, non avendo svolto attività difensiva parte contribuente. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio2002 n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778). r.g. n.14264/2017est.

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