Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer failed to request a decision within the statutory 40-day period. The Agenzia delle Entrate argued for the appeal's continuation, but the court found no objection raised by the controricorrente. Consequently, the judgment was dismissed as withdrawn, and the tax authority was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11830/2025 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro Bazia Portorosa Cantiere Navale S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Costanza Spampinato -controricorrente- nonché contro Michele Maria Ministeri -intimato- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilia n.8768/2024 depositata il 21/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 11830/2025 Numero sezionale 277/2026 Numero di raccolta generale 3150/2026 Data pubblicazione 12/02/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della parte costituita, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 05/02/2026 Il Consigliere delegato Angelo Napolitano Numero registro generale 11830/2025 Numero sezionale 277/2026 Numero di raccolta generale 3150/2026 Data pubblicazione 12/02/2026