Ordinanza Interlocutoria — n. 3142/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADe Francisci Salvatore Toni impugnava l’avviso di accertamento TYQ01B201393, relativo a IRPEF e relative addizionali per l’anno di imposta 2007, emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza effettuata nei confronti della società RU.DE.VE. s.a.s. di Russello Gaetano C., di cui il De Francisci era socio al 33,33%, destinataria, a sua volta, dell’avviso di accertamento n. TYQ02B201386, emesso a seguito del P.V.C. del 10.10.2007, con il quale erano stati accertati, alla luce di documentazione extracontabile, lavori extra capitolato effettuati in favore dei soci assegnatari degli alloggi delle cooperative Giada soc. coop per azioni e Città Futura soc. coop. per azioni, la cui costruzione era oggetto di appalti conferiti alla società dalle predette cooperative, che non erano stati fatturati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 3142/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Le fatture non erano state esibite ai militari della Guardia di Finanza e non erano menzionate nel processo verbale di constatazione, per cui l’espressione “l’emissione di tutte le fatture sembrerebbe aver avuto lo scopo di sanare la mancata emissione di tali documenti nei modi e nei tempi previsti dalla legge” non intendeva esprimere un dubbio, ma sollecitare i Giudici a ponderare la prova offerta in giudizio e le dichiarazioni del rappresentante legale della società, il quale aveva dichiarato di prendere atto dei rilievi e di riservarsi di formulare le necessarie controdeduzioni nelle competenti sedi.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 33569/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – CONTRO DE FRANCISCI SALVATORE TONI -intimato– avverso la sentenza n. 3354/7/2019 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. distaccata di Caltanissetta, depositata in data 27.5.2019, non notificata; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Clara Sali all’adunanza camerale del 9.1.2026; FATTI DI CAUSA TRIBUTI: AVVISO DI ACCERTAMENTO PER MAGGIOR REDDITO DI PARTECIPAZION E –SOCIO S.A.S. – LITISCONSORZI O NECESSARIO.
1. De Francisci Salvatore Toni impugnava l’avviso di accertamento TYQ01B201393, relativo a IRPEF e relative addizionali per l’anno di imposta 2007, emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza effettuata nei confronti della società RU.DE.VE. s.a.s. di Russello Gaetano C., di cui il De Francisci era socio al 33,33%, destinataria, a sua volta, dell’avviso di accertamento n. TYQ02B201386, emesso a seguito del P.V.C. del 10.10.2007, con il quale erano stati accertati, alla luce di documentazione extracontabile, lavori extra capitolato effettuati in favore dei soci assegnatari degli alloggi delle cooperative Giada soc. coop per azioni e Città Futura soc. coop. per azioni, la cui costruzione era oggetto di appalti conferiti alla società dalle predette cooperative, che non erano stati fatturati.
2. La C.T.P. di Caltanissetta, secondo quanto afferma la parte ricorrente, accoglieva il ricorso, in quanto nel ricorso n. 773/13, proposto dalla società RU.DE.VE. s.a.s., era emerso che nel corso dell’anno 2007 la società aveva invece emesso le fatture relative ai lavori extra capitolato, per cui nessuna violazione sostanziale e formale era addebitabile alla società.
3. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, deducendo che le fatture erano state emesse tutte nel mese di agosto 2007, mentre erano in corso gli accertamenti della Guardia di Finanza, e non al momento del pagamento dei lavori da parte dei soci assegnatari degli alloggi. La C.T.R. riteneva che, a prescindere dai profili di inammissibilità del gravame per difetto di specifiche censure alla sentenza di primo grado, l’appello era comunque infondato, in quanto l’appellante si era limitata a formulare espressioni dubitative e non aveva veicolato elementi di prova meritevoli di apprezzamento. Dichiarava che nulla era dovuto per le spese processuali, in quanto la società appellata RU.DE.VE. s.a.s. di Russello Gaetano C. non si era costituita in giudizio. 4.L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe.
5. DE FRANCISCI SALVATORE TONI è rimasto intimato. 6.Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 9.1.2026. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo – rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 1, decreto legislativo n. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 34, c.p.c.», l’Agenzia delle Entrate deduce che la C.T.R. aveva omesso di esaminare nello specifico le censure contenute nell'atto di gravame in relazione al parametro normativo invocato ed era erroneamente pervenuta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non conformandosi al consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui l’ inammissibilità del ricorso in appello nel giudizio tributario non è ravvisabile qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati per implicito dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.
2. Con il secondo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione degli articoli 39, comma 1, lettera d) del d.p.r. n. 600/73 e 2927 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», l’Agenzia osserva che, se era vero che l’Ufficio non aveva contestato l’esistenza delle fatture relative ai lavori extra capitolato, era altresì vero che, senza alcuna formula dubitativa, aveva sostenuto sin dal primo grado ( nelle controdeduzioni del 18.10.2013, pagina 4) che le fatture allegate dalla parte nulla provavano, in quanto la fatturazione doveva avvenire al momento della percezione delle somme e non successivamente e, in appello, a pagina 5, che l’emissione delle fatture era avvenuta durante le operazioni di verifica della Guardia di Finanza, iniziata il 6.6.2007 e conclusasi con il P.V.C. redatto in data 10.10.2007.
Le fatture non erano state esibite ai militari della Guardia di Finanza e non erano menzionate nel processo verbale di constatazione, per cui l’espressione “l’emissione di tutte le fatture sembrerebbe aver avuto lo scopo di sanare la mancata emissione di tali documenti nei modi e nei tempi previsti dalla legge” non intendeva esprimere un dubbio, ma sollecitare i Giudici a ponderare la prova offerta in giudizio e le dichiarazioni del rappresentante legale della società, il quale aveva dichiarato di prendere atto dei rilievi e di riservarsi di formulare le necessarie controdeduzioni nelle competenti sedi.
3. Rilevato che il ricorso per cassazione è stato notificato via pec agli avv,ti Fabio Fargetta e Danisa Duri, indicati dalla ricorrente quali difensori domiciliatari dell’intimato, il quale è rimasto contumace nel grado di appello, sicchè non è possibile verificare la validità della notifica, in assenza dei fascicoli dei gradi di merito;
4. Ritenuto pertanto necessario ordinare (cfr. Cass.31.1.2025 n. 2357) la rinnovazione della notifica del ricorso alla parte personalmente entro il termine perentorio di giorni sessanta, nonché acquisire i fascicoli d’ufficio dei gradi di merito; P.Q.M La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso alla parte personalmente entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza; manda alla cancelleria di acquisire i fascicoli d’ufficio di primo e seco