Cassation court dismisses appeal and remands case for re-notification to the liquidator of the bankrupt company.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tribunal decision that partially reduced a tax claim. The primary issue was the inadmissibility of the company's incidental appeal due to the death of its sole lawyer and the lack of proof regarding the notification of the hearing date to the company's liquidator. Consequently, the court ordered a remand to the lower court to renew the formal notification to Salvatore Portuso, the liquidator and last legal representative, rather than addressing the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164 c.p.c.; Art. 165 c.p.c.: When a party's lawyer dies and notification to the party's representative fails without proof of receipt, the appeal is inadmissible, requiring a remand for re-notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26955/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, rappresentata e difes a ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro FORTUNIA SPA, rappresentatae difesa dall'avvocato VINCENZO TARANTO -controricorrente- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Catania n.1081/2019 depositata i l 21/02/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere Gian Paolo Macagno.
FATTI DI CAUSA 1. In controversia avente ad oggetto il ricorso proposto dalla Fortunia SPA avverso l’avviso di accertamento n. RJ803A101599/2008, emesso per l’anno di imposta 2003, la CTP di Catania, accogliendo parzialmente il ricorso della parte privata, riduceva l’importo dellapretesa erariale. 1.1. Quindi, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia –Sezione Staccata di Catania, con sentenzan. 1081/2019 , depositata i l 21/02/2019 , rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate , con cui si rinnovava la contestazione avente ad oggetto la sussistenza della legittimazione ad impugnare l’atto impositivo in capo a Salvatore Portuso, ultimo legale rappresentante della società in bonis, poi dichiarata fallita. 1.2.
I giudici di appello, inoltre, dichiaravano tardivo e dunque inammissibile l’appello incidentale della società, inteso a contestare la parziale conferma della pretesa erariale disposta, in primo grado, dalla CTP di Catania e ad ottenere l’integrale annullamento dell’avviso di accertamento.
2. L’Agenzia delle entrate ha proposto, avverso la predetta sentenza, ricorso per cassazione sorretto da due motivi e la società ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si rileva che risulta in atti l’avvenuto decesso dell’unico difensore di parte controricorrente,Avvocato Vincenzo Taranto.
2. Risulta inoltre che la notifica dell’avviso della presente udienza è statainoltrata alla parte personalmente , e segnatamente a l l iquidatore ed ultimo legale rappresentante della Fortunia S.p.A., Salvatore Portuso, ma di tale notifica non vi è esito in atti.
3. Deve pertanto disporsi il rinvio a nuovo ruolo per la rinnovazione della notificazione. P.Q.M La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazionea Salvatore Portuso, nella sua qualità di liquidatore ed ultimo legale rappresentante della Fortunia S.p.A. Così de