Italian court dismisses appeal due to settlement between taxpayer and tax authority before judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because a settlement was reached between the taxpayer and the tax authority during the proceedings. The parties had previously contested a cadastral assessment regarding a wastewater treatment facility, but the dispute was resolved prior to the final ruling. Consequently, the court extinguished the litigation and ordered the compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: When a settlement is reached between the parties during the course of litigation, the proceedings are extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 12391-2024proposto da: ETRA S.P.A.- ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesadall’Avvocato STEFANIA MARTIN giusta procura speciale alle liti in atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso lasentenza n. 1091/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO delVENETO, depositat a il 17 . 11 .2023 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del28/1/2026 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA Etra S.p.A. propon e ricorso , affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Venetoaveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 86/2022,emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Padova , con cui era stato respinto i l ricorso proposto avverso avviso di accertamento catastale con attribuzione della categoria D/7 e conferma della rendita catastaleproposta di un immobile (vasche di sedimentazione secondaria per la depurazione delle acque reflue)situato nel Comune di Camposampiero, per il quale la società aveva presentato ladichiarazione DOCFA indicando invece la categoria E/9.
Agenzia delle entrate resistecon controricorso. La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Va dato atto, preliminarmente, che – come risulta dall’istanza depositata dalla ricorrente in data 16.1.2026, con allegata documentazione- nelle more del giudizio è intervenuta una transazione tra l’Agenzia delle entrate e la contribuente, con conseguente integrale definizione del contenzioso tra le medesime parti. 1.2. Ne deriva che va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spesedi lite. 2.3.
Non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa, nella fattispecie venendo, dunque, in considerazione un'ipotesi di estinzione sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 13636/2015cui addeCass. n. 20697/2021; Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018;
Cass. n. 3542/2017). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consigliodella Corte di