Court declares process extinguished due to tax debt cancellation under the 2022 scrapping law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil process extinguished following the cancellation of tax debts under the 2022 scrapping law. The plaintiff challenged a regional tax commission decision that deemed debts assigned to collection agents extinct and non-reimbursable. The court upheld this outcome by ruling that the statutory cancellation of liabilities automatically invalidates all related pending judgments and renders payments irrevocably acquired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The statutory extinction of tax debts under the scrapping law provisions automatically invalidates all pending judgments and renders payments irrevocably acquired, thereby extinguishing the civil process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5372/2022 R.G. proposto da: GIOVANNI CACCAVARI, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO FALCONE e GIUSEPPE FALCONE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CALABRIA n. 2513/01/2021 depositata il 12/07/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 06/02/2026 La Pr