Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 3050/2026 — snciv Generato dall'IA

Court declares process extinguished due to tax debt extinction under Rottamazione Quater law.

Numero d'incarto Decreto — n. 3050/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the civil process extinguished following a prior administrative ruling on the Rottamazione Quater tax relief scheme. The private parties argued for judicial review of their tax debt, while the State contended that the administrative act definitively extinguished the liability and rendered judicial proceedings ineffective. The court upheld the administrative decision, ruling that the specific statutory provisions for this tax relief automatically terminate the legal process without further judicial intervention.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 231, L. n. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The specific statutory provisions for the Rottamazione Quater tax relief scheme establish that the administrative act of debt extinction renders judicial proceedings ineffective and automatically extinguishes the process.

Parole chiave

Generato dall'IA
Rottamazione Quater tax debt extinction administrative act process extinguishment judicial review tax relief scheme civil procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 231, L. n. 197/2022
5609/10/2019 depositata il 03/10/2019 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16139/2020 R.G. proposto da: MARIA LO GIUDICE, FRANCESCO INGUANTA, rappresentati e difesi dall'avvocato CARLO SFORZA unitamente all’avvocato MARCO RIPAMONTI Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA I UFFICIO TERRITORIALE ROMA 3 avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n. 5609/10/2019 depositata il 03/10/2019 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;

è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 06/02/2026 La