Court declares process extinguished due to tax debt extinction under Rottamazione Quater law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil process extinguished following a prior administrative ruling on the Rottamazione Quater tax relief scheme. The private parties argued for judicial review of their tax debt, while the State contended that the administrative act definitively extinguished the liability and rendered judicial proceedings ineffective. The court upheld the administrative decision, ruling that the specific statutory provisions for this tax relief automatically terminate the legal process without further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231, L. n. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The specific statutory provisions for the Rottamazione Quater tax relief scheme establish that the administrative act of debt extinction renders judicial proceedings ineffective and automatically extinguishes the process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16139/2020 R.G. proposto da: MARIA LO GIUDICE, FRANCESCO INGUANTA, rappresentati e difesi dall'avvocato CARLO SFORZA unitamente all’avvocato MARCO RIPAMONTI Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA I UFFICIO TERRITORIALE ROMA 3 avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n. 5609/10/2019 depositata il 03/10/2019 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 06/02/2026 La