Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3038/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal by rejecting lower court's dismissal due to lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3038/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the tax authority's appeal against a lower tribunal's dismissal, ruling the appeal admissible despite its concise phrasing. The authority argued the lower court incorrectly rejected the appeal for lacking specific grounds, while the taxpayer did not defend themselves. The court held that specific grounds can be inferred from the entire appeal document, thereby overturning the lower decision and remanding the case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 53 comma 1 d.lgs. n. 546/1992; Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.: Appeals are admissible even if formulated synthetically provided the grievance contains interpretable reasons, as specific grounds may be derived implicitly from the whole document including premises and conclusions.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal admissibility lack of specific grounds inference of reasons tax tribunal cassation procedural requirements tax authority rights remand for retrial ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 53 comma 1 d.lgs. n. 546/1992
– Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs.
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
546/92 (art. 360, comma 1, n.
Art. 132 c.p.c.
Art. 39 e 42 d.P.R. 600/73
Art. 112 c.p.c.
600/73 e dell’art. 112 c.p.c. , avendo la Corte di giustizia tributaria ritenuto illegittimo l’avviso in relazione al criterio di ripartizione dei maggiori imponibili accertati tra varie annualità, ex art.
art. 53 d.lgs. n. 546/92
– Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/92 (art.
art. 342 c.p
546 del 1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., è assolto anche ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado (Cass.
artt. 132 c.p
– L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento dei restanti (con il secondo motivo si contesta, la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c.
art. 112 c.p
600/73 e dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 15519/2020
c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass. n. 15519/2020).
Cass. n. 7176/2025
Cass. n. 10240/2025
7176/2025), deve essere considerata come una mera argomentazione spesa ad abundantiam, come tale non rilevante ai fini decisori, essendosi il giudice spogliato della sua potestas iudicandi(Cass. n. 10240/2025;
Cass. n. 32092/2024
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14745/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro BONGIORNO Silvio; -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 1002/2024 , depositata i l 7 febbraio 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025 dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. –A seguito di verifica in data 3 febbraio 2016, nei confronti dl Silvio Bongiorno, esercente l'attività di commercio al dettaglio di orologi, gioielleria e argenteria, veniva redatto processo verbale di constatazione del 19 febbraio 2016 nel quale i verificatori rilevavano che la ditta esponeva, negli anni, un trend crescente di rimanenze finali, tale da fare ritenere inattendibile la contabilità, per cui procedevano alla ricostruzione extra-contabile, determinando per l'anno d'imposta 2014 una percentuale di ricarico media ponderata, pari al 39,33%, da accostare al costo del venduto di euro 633.532,88, così da ottenere ricavi non dichiarati ammontanti a euro 490.571,36.

Sulla scorta di tale verifica, l'Ufficio emetteva l'avviso di accertamento con cui recuperava una maggiore IRPEF per euro 113.744,00, una maggiore addizionale regionale per euro 4.562,00, una maggiore addizionale comunale per euro 2.109,00, maggiori contributi previdenziali per euro 9.633,00, una maggiore imposta IRAP di euro 13.202,00 e una maggiore imposta IVA per euro 107.925,00, con contestuale irrogazione della sanzione pecuniaria di euro53.629,70. Avverso il citato avviso, proponevaricorso il contribuente. Si costituiva in giudizio l'Ufficio con proprie controdeduzioni.

La Commissione tributaria provinciale , con sentenza n. 4819/06/19,depositata il 12 settembre 2019, acco glieva il ricorso . 2. –Avverso tale decisione propo neva appello l'Ufficio. Il contribuentesi costituiva in giudizio. Con sentenza n. 1002/2024, depositata il 7 febbraio 2024 2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha rigettato l’appello. 3. – L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso alla Corte di cassazione affidato a quattro motivi. Il contribuente non ha svolto attività difensiva. 4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/92 (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).Sotto un primo profilo, si prospetta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio per difetto di specificità dei motivi. Come ricordato dalla stessa Corte di giustizia tributaria, è pacifico che l’appello non necessita dell’utilizzo di formule sacramentali ed è quindi ammissibile ogni volta che contenga, nella sostanza, sufficienti ragioni di censura avverso la sentenza di primo grado.

Successivamente , l' A genzia delle entrate ripropone testualmente i motivi di censura formulati in sede di gravame, sottolineando che l’appello dell’Ufficio recava idonei e chiari motivi di censura nei confronti della sentenza di primo grado. 1.1. –Il motivo è fondato. Nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass. n. 32954/2018).

L'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., è assolto anche ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado (Cass. n. 25191/2024). Pertanto, in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l'articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass. n. 15519/2020).

Nel caso di specie, l'esame dei motivi gli appello, riportati testualmente nella loro integrità, non difettano di specificità, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, per cui l'affermazione di inammissibilità risulta errata e la questione del riparto in più anni della differenza delle rimanenze figurava proprio tra i motivi di doglianza. Ciò era già sufficiente per contrastare la pronuncia della Commissione tributaria provinciale. La successiva affermazione di infondatezza nel merito della controversia, resa peraltro senza una motivazione preponderante e diffusa (Cass. n. 7176/2025), deve essere considerata come una mera argomentazione spesa ad abundantiam, come tale non rilevante ai fini decisori, essendosi il giudice spogliato della sua potestas iudicandi(Cass. n. 10240/2025;

Cass. n. 32092/2024). 2. – L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento dei restanti (con il secondo motivo si contesta, la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/92, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.per motivazione omessa o apparente, per non avere illustrato – se non attraverso una apodittica conferma della decisione di primo grado – le ragioni dell’infondatezza dell’appello erariale e della legittimità della ripresa erariale sostanziata nell’avviso diaccertamento oggetto di causa. Con il terzo motivo , in subordine al secondo, si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 42 d.P.R. 600/73 e dell’art. 112 c.p.c. , avendo la Corte di giustizia tributaria ritenuto illegittimo l’avviso in relazione al criterio di ripartizione dei maggiori imponibili accertati tra varie annualità, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 42 d.P.R. 600/73 e dell’art. 112 c.p.c. , di cui all’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. sull’annullamento integrale dell’avviso). 3. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente anche per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte accoglie ilprimo motivo di ricorso, assorbiti i restanti ; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anch