Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinguished and orders cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following the taxpayer's formal withdrawal and declaration of lack of interest. The taxpayer had challenged an income tax assessment regarding unreported overtime payments, but the lower court ultimately upheld the tax authority's position. The court ruled that withdrawal automatically terminates the proceedings without requiring acceptance, while still allowing for mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; Withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings and entitles the withdrawing party to cost compensation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.r.g. 3403/2016proposto da Turin U biranar, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall’Avv. Gianfranco Ceci del Foro di Bergamo e dall’Avv. Carlo Ponzano del Foro di Roma, in via congiunta e disgiunta tra loro, in forza di procura speciale in atti; -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t., rappresentatae difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente- avversola sentenza n. 2850/2015 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 25 giugno 2015, non notificata;
Rilevato che: Tributi Rinuncia al ricorso Tubin Ubiramar era attinto da avviso di accertamento ex art. 41 d.P.R. 600/1973 a seguito di ripresa a tassazione a fini IRPEF anno 2008 di compensi per lavoro straordinario per i quali la Cooperativa Coopital, di cui era socio, nella qualità di sostituto di imposta, non aveva operato alcuna ritenuta qualificandoli, al fine di aggirare la tassazione, come indennità «Trasferta Italia» facendoli risultare nel cedolino come rimborso in esenzione di imposta ex art. 51, comma 5, T.U.I.R.. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla CTP di Pavia che accoglieva il ricorso, con sentenza appellata dall’Agenzia delle Entrate.
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l’appello dell’Ufficio , riformando integralmente la sentenza di primo grado e confermando la legittimità dell’avviso di accertamento, con condanna dell’appellato alle spese. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a due motivi (volti a denunziare violazione e falsa applicazione, rispettivamente, degli artt. 7 e 10 della l. n. 212 del 2000, edell’art. 42 del d.P.R. 600/1973). Resiste l’Agenzia con controricorso.
Con atto depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2025, ritualmente notificato, il contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto che il giudizio venga dichiarato estinto con integrale compensazione delle spese tra le parti, richiamando precedenti conformi di questa Corte in analoghi giudizi promossi da altri lavoratori della cooperativa. Considerato che: deve prendersi atto della rinuncia al ricorso manifestata dal difensore del contribuente, in virtù di mandato speciale in calce al ricorso, il quale ha, altresì, dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere “accettizio”per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. 28/05/2020, n. 10140, Rv. 657723-01). Sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ..
Sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio in ragione della particolarità e peculiarità della fattispecie concreta come già rilevata da questa Corte (Cass. 12/04/2022, n. 11858). In ragione del tenore della pronunzia non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 19/07/2024, n. 19976, Rv.671757-01); trattasi, inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale, e pertanto di stretta interpretazione (Cass. 28/05/2020, n. 10140, Rv.657723-01).
P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese giudiziali. Così