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Ordinanza — n. 3016/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation order to include costs for lawyer declared antistatutory.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3016/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation corrected a previous order that erroneously omitted the allocation of litigation costs to a specific lawyer. The material fact was that the lawyer, Patrizio Parziale, had declared himself antistatutory in prior submissions, yet the original judgment failed to assign him the costs. The court ruled that the correction request under Article 391-bis of the Civil Procedure Code was valid and ordered the insertion of the attribution clause into the original order.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 288 c.p.c.; Art. 196-quinquies disp.att. c.p.c.: When a final order omits the attribution of costs to a party who validly declared themselves antistatutory, the court must correct the error to ensure the proper allocation of expenses.

Parole chiave

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correction of final order antistatutory declaration allocation of litigation costs Civil Procedure Code omission in judgment deduzione delle spese professionali indennità di patrocinio prestazioni compensative

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
380-bis.1 c.p.c.; considerato che era stata presentata istanza di correzione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.; rilevato, altresì, che l’istanza è fondata, risultando dagli atti la dichiarazione di antistatarietà e la richiesta di attribuzione; ritenuto che occorre pertanto correggere l’ordinanza n.
Art. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c.
Art. 196-quinquies, comma 5, disp.att. c.p.c.
art. 391-bis c.p
380-bis.1 c.p.c.; considerato che era stata presentata istanza di correzione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.; rilevato, altresì, che l’istanza è fondata, risultando dagli atti la dichiarazione di antistatarietà e la richiesta di attribuzione; ritenuto che occorre pertanto correggere l’ordinanza n.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti Sviluppo Sannio Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizio Parziale unitamente all’avvocato Marcella Ferrante -già ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore -già intimata- Relativamente all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 2585/2025, pubblicata il 3 febbraio 2025 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere Salvatore Leuzzi; premesso chec on ordinanza n. 2585/2025, pubblicata il 3 febbraio 2025, questa Corte ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; rilevato che per errore materiale, nel dispositivo è stata omessa l’attribuzione delle spese all’avv.

Patrizio Parziale, che si era dichiarato antistatario nel controricorso e nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; considerato che era stata presentata istanza di correzione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.; rilevato, altresì, che l’istanza è fondata, risultando dagli atti la dichiarazione di antistatarietà e la richiesta di attribuzione; ritenuto che occorre pertanto correggere l’ordinanza n. 2585/2025 nel senso di aggiungere, al dispositivo, la clausola di attribuzione delle spese all’avv. Patrizio Parziale; P.Q.M La Corte, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., dispone che nel dispositivo dell’ordinanza n. 2585/2025, pubblicata il 3 febbraio 2025, dopo le parole:

«condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed altri accessori di legge» siano aggiunte le parole:«con attribuzione all’avv. Patrizio Parziale, antistatario». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp.att. c.p.c. Così deciso in Rom