Cassation court dismisses tax appeal due to taxpayer's withdrawal after acquittal of criminal charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax appeal extinguished following the taxpayer's withdrawal of the case. The Agency of Revenue had withdrawn the tax assessments after obtaining an irrevocable acquittal of the company's executives regarding the criminal charges that formed the basis for the tax recovery. Consequently, the court ruled that the proceedings must be terminated under the Civil Procedure Code, with costs to be compensated between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993; Art. 390 cod. proc. civ.: When a taxpayer withdraws a tax appeal after a final acquittal of the underlying criminal charges, the proceedings are extinguished by the withdrawal.
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8354/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12. -ricorrente- contro MACOLIVE S.r.l. a socio unico, in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore dott. Renzo Benedetti, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Marco Miccinesi, dal Prof. Avv. Francesco Pistolesi e dall’Avv.
Simone Ginanneschi del Foro di Firenze che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti al giudizio ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata. - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della TOSCANA n. 59/01/22, depositata in data 17/01/2022. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2025 dal Consigliere Olimpia Monaco. FATTI DI CAUSA 1. In data 16/10/2014, la Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Pistoia avviava una verifica fiscale nei confronti di Macolive Trading s.p.a. e della stessa Macolive s.r.l. a socio unico che si concludeva il 30/05/2016 con la notifica di un processo verbale di constatazione recante varie ipotesi di recupero a tassazione in materia di IRES e IRAP per gli anni 2010 e 2011.
2. I verificatori esaminavano il contratto di locazione del compendio immobiliare stipulato tra Macolive Investimenti s.p.a., in qualità di proprietaria e locatrice della predetta struttura e Macolive, in veste di società conduttrice, che utilizzava detto immobil e per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale. Il contratto , analizzato dal Commissario Giudiziale nell’ambito della Relazione redatta ex art. 172 della Legge Fallimentare,avrebbe concorso a cagionare il dissesto della società.
3. Seguiva l’apertura di un procedimento penale avente n. 2171/2015 a carico del sig. Mauro Cei, quale “socio indiretto” e “amministratore di fatto” di Macolive, nonché amministratore della Macolive Investimenti unitamente alla sig.ra Elisa Cei, anch’ella in qualità di amministratrice della stessa società, per le fattispecie di cui agli artt. 236, comma 2, 223, comma 1 e 216, comma 1, n. 1,R.D. n. 267/1942, con successivo rinvio a giudizio.
4. Venivano dunque notificati alla odierna ricorrente i seguenti avvisi di accertamento: l’avviso n. T8R030300936/2017, relativo al periodo d’imposta 2010, riguardante la tassazione dell’importo di € 572.000,00, corrispondente ai canoni di locazione pagati da Macolive in tale anno in misura asseritamente eccedente i valori di stima, e, per l’effetto, le pretese impositive di € 157.300,00 a titolo di IRES e di € 22.308 ,00 a titolo di IRAP, oltre ai relativi interessi, irrogando la sanzione amministrativa unica di euro 161.647,20; l’avviso di accertamento n. T8R030300938/2017, relativo al periodo d’imposta 2011, avente ad oggetto la ripresa a tassazione dell’importo di € 828.000,00, corrispondente alla presunta eccedenza dei canoni di locazione pagati nello stesso anno rispetto al valore di mercato, e le pretese impositive di € 227.700,00 a titolo di IRES e di € 32.292 ,00 a titolo di IRAP, oltre ai relativi interessi, irrogando la sanzione amministrativa unica di € 233.992,80.
5. L’odierna ricorrente impugnava i predetti atti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia deducendo la mancanza della “connessione qualificata” dei costi ripresi a tassazione con un illecito penale non colposo (presupposto per l’applicazione dell’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993); l’opportunità della sospensione del giudizio tributario ai sensi dell’art. 295 c.p.c. fino alla definizione del procedimento penale; l’infondatezza dell’addebito connesso all’asserita attività distrattiva che sarebbe stata perpetrata attraverso la stipula del contratto di locazione e, in particolare, la pattuizione in misura eccessiva dei canoni locatizi; l’erronea determinazione dell’importo recuperato a tassazione; il decorso del termine decadenziale per l’accertamento relativo all’IRAP, stante l’inapplicabilità, in tale comparto impositivo, della disciplina sul raddoppio dei termini; l’erronea liquidazione degli interessi sulle presunte maggiori imposte accertate e l’illegittimità delle sanzioni per difetto del requisito di colpevolezza di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472/1997 e per contrasto con il principio di proporzionalità.
6. La predetta Commissione tributaria provinciale, con la sentenza n. 265/2018, depositata il 21/12/2018, li accoglieva limitatamente alla tardiva notifica dell’avviso di accertamento relativo all’IRAP e all’errato conteggio degli interessi.
7. La Macolive proponeva appello, ribadendo le doglianze proposte in primo grado, dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana che, con la sentenza n. 59/01/2022, depositata il 17/01/2022, lo accoglieva integralmente.
8. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidando le proprie doglianze ad un unico motivo con cui deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, come modificato dall’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16/2012. Si costituisce con controricorso la Macolive.
9. Il Sostituto Procuratore generale Cons. Paola Filippi ha depositato memoria con cui hachiesto l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In data 21/10/2025 l’Agenzia delle Entrate ha depositato rinuncia al ricorso in cui ha dato atto che nelle more del giudizio è sopravvenuta sentenza irrevocabile di assoluzione dei vertici della Macolive s.p.a. con riferimento al capo di imputazione che aveva costituito il presupposto per l’emissione dei predetti avvisi di accertamento per recupero dei costi da reato ex art. 14 d.lgs. 537/93 e che l’Agenzia ha conseguentemente provveduto, con atti T8RXUL00025-2025 e T8RXUL00025-2025, al ritiro in autotutela di entrambi gli avvisi di accertamento T8R030300936-2017 (2010) e T8R030300938-2017 (2011), oggetto del giudizio.
2. La rinuncia in parola è stata sottoscritta anche dai difensori della società resistente, per adesione e per l’assenso alla compensazione delle spese.
3. Alla luce di quanto sopra esposto, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., per rinuncia della parte ricorrente, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 391 ultimo comma cod. proc. civ., tenuto conto della contestuale adesione della controricorrente alla rinu