Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 2973/2026 — snciv Generato dall'IA

Court remands VAT refund case to lower court regarding internal hearing necessity and average rate calculation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2973/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation remanded a VAT refund case to a new hearing after finding the lower court's reasoning insufficient. The taxpayer argued that the appellate court erred by denying the refund due to accounting irregularities in asset purchases, claiming these were irrelevant to the average rate calculation. The court noted the need to clarify whether an internal hearing is mandatory for refund denials and, recognizing the importance of this legal question, ordered a remittal to the public hearing for further examination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 30, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633/1972; Art. 115 c.p.c.; Art. 41 Carta diritti fondamentali UE: The Court establishes that when a legal issue of general binding force arises regarding the necessity of an internal hearing for tax refund denials, the case must be remitted to the public hearing for clarification.

Parole chiave

Generato dall'IA
VAT refund denial internal hearing necessity average rate calculation tax procedural due process remittal to public hearing accounting anomalies amortizable assets esenzione dalle imposte sull'energia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 30, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633/1972
360, comma 1, n.3 c.p.c., «violazione dell’art. 30, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633/1972 e dell’art.
Art. 3, comma 6, d.l. 28 giugno 1995, n. 250
Simone Francesco Marzo -ricorrente - contro Oggetto:Iva– diniego di rimborso –art. 30, comma 3, lett.
Art. 115 c.p.c.
Art. 26 d.P.R. n. 633/1972
3, c.p.c., «violazione dell’art. 26 d.P.R.
Art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., «violazione dell’art.
art. 26 d.P.R. n. 633/1972
3, c.p.c., «violazione dell’art. 26 d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 28833/2021
Cass. n. 2809 del 2026
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritt o a l n . 7605 /20 2 5 R.G. propost o da G. ENERGY S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Savino Tesoro, rappresentata e difesa dall’avv. Simone Francesco Marzo -ricorrente - contro Oggetto:Iva– diniego di rimborso –art. 30, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633/1972 – contraddittorio endoprocedi- mentale AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente - proposto avverso la sentenzan. 3402 / 20 2 4 , pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, depositata il 10 ottobre 2024; Udita la relazione svolta nelle camere di consiglio del 27 novembre 2025 e, a seguito di riconvocazione, del 29 gennaio 2026, dal consigliere Luigi D’Alessandro. Rilevatoche:

1. La G. Energy S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissione t ributaria provincialedi Lecce l’atto con cui l’Agenzia delle entrate aveva respinto una sua istanza di rimborso Iva , relativa ad un’eccedenza a credito maturata negli anni 2016 e 2017 , presentata ai sensi dell’art. 30, comma3, lett. a), d. P .R. n. 633 del 1972 . 2.Il Giudice di prime cure respinse il ricorso . 3.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia , investita dell’appello della contribuente , respinse il gravame , evidenziando, da un lato, che il diniego opposto dall’Amministrazione alla richiesta di rimborsoera giustificato da inesattezze contabili e anomalie sostanziali riguardanti un’operazione di acquisto di aerogeneratori , ciò che impedivail riscontro del presupposto dell’aliquota media di cui all’art. 30,comma 3, cit. , dall’altro, che non sussisteva il denunciato difetto di contraddittorio endoprocedimentale , trattandosi di un procedimento attivato ad iniziativa della parte privata, le cui argomentazioni erano state, peraltro, del tutto strumentali sicché, anche se previamente sottoposteall’esame dell’Ufficio, non avrebbero potuto condurre ad un esitodiverso dell’istanza .

4. Avverso la pronuncia del secondo Giudice la G. Energy S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi , cui ha resistitol’Agenzia delle entrate con controricors o . Consideratoche:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., «violazione dell’art. 30, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 3, comma 6, d.l. 28 giugno 1995, n. 250» poiché la sentenza ha affermato l’impossibilità di «calcolare l’aliquota media, e quindi la spettanza del rimborso» sulla base di contestazioni concernenti esclusivamente l’acquisto di beni ammortizzabili, nonostante tali acquisti siano ex legeirrilevanti ai fini della verifica del presupposto richiesto dall’art. 30, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972.

2. Con il secondo motivodi ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., «nullità della sentenza per violazione dell’art.115 c.p.c.».Secondo la ricorrente la sentenza impugnata sarebbe nulla in quanto dai mezzi di prova valutati dal Giudice d’appello, tutti concernenti l’acquisto di beni ammortizzabili, non sarebbe possibile trarre il contenuto informativo che invece è stato desunto, ovverosia l’impossibilità di determinare l’aliquota media ai sensi dell’art. 30, comma 3,lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972, e, quindi, la spettanza del rimborso.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 633/1972» poiché la sentenza impugnata ha ritenuto contraria alla “normativa fiscale” la mancata registrazione della nota di credito del 18 luglio 2016, mentre al contrario l’emissione e la registrazione delle note di credito in diminuzione è una mera facoltà, funzionale soltanto alla possibilità che il cedente o prestatore possa esercitare il diritto alla detrazione, nella specie pacificamente non esercitato.

4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.»poiché il Giudice di seconde cure ha ritenuto insussistente l’obbligo di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, che è invece obbligatorio in materia di imposte armonizzate anche nel caso di diniego al rimborso, e ha applicat o erroneamente tale norma nel verificare il raggiungimento della c.d. prova di resistenza.

5. Tale ultimo motivo pone la questione della necessità dell’espletamento del contraddittorio endoprocedimentale anche nelle ipotesi di provvedimenti di rigetto di pretese restitutorie del contribuente, questione che questa Corte ha a suo tempo ritenuto di risolvere in favore della tesidella sussistenza di un obbligo in tal senso anche nell’ipotesi in cui il provvedimento negativo sia stato preceduto da una richiesta di documenti da parte dell'amministrazione finanziaria e non da una verifica o da un accesso, trattandosi comunque di attività idonea a produrre effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica del contribuente(Cass. n. 28833/2021).

6. Considerato che, proprio con riferimento al tema suddetto e al fine di un suo maggiore approfondimento, questa Sezione ha già disposto la rimessione di unanalogo ricorso alla pubblica udienza (cfr. Cass. n. 2809 del 202 6 ) , trattandosi di questione di rilievo nomofilattico, è opportuno disporreil rinvio della presente causa a nuovo ruolo. P.Q.M LaCorte rinvia la causa a nuovo ruolo . Cosìdeciso in Roma