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Decreto — n. 2964/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2964/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2964/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11111/2025 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro Siciltir S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, Agenzia Delle Entrate Di Roma in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- sul controricorso incidentale proposto da Siciltir S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Visalli -ricorrente incidentale- contro Agenzia Delle Entrate Di Roma in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilia n.9269/2024 depositata il 10/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 2964/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 11111/2025 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro Siciltir S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, Agenzia Delle Entrate Di Roma in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- sul controricorso incidentale proposto da Siciltir S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Visalli -ricorrente incidentale- contro Agenzia Delle Entrate Di Roma in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilia n.9269/2024 depositata il 10/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato spese di ripristino adempimento inesatto diritto alla riparazione dell'opera ricorso per inadempienza responsabilità per danni da acqua

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che in virtù della reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11111/2025 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro Siciltir S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, Agenzia Delle Entrate Di Roma in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- sul controricorso incidentale proposto da Siciltir S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Visalli -ricorrente incidentale- contro Agenzia Delle Entrate Di Roma in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilia n.9269/2024 depositata il 10/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 11111/2025 Numero sezionale 270/2026 Numero di raccolta generale 2964/2026 Data pubblicazione 10/02/2026 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che in virtù della reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 05/02/2026 Il Consigliere delegato Angelo Napolitano Numero registro generale 11111/2025 Numero sezionale 270/2026 Numero di raccolta generale 2964/2026 Data pubblicazione 10/02/2026