Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request ruling within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal against a tax court judgment extinguished because the taxpayer failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The Agency of Revenue argued for the appeal's continuation, but the court found no objection was filed after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and dismissed the proceedings, ordering the Agency to pay the taxpayer's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a ruling within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the litigation.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10455/2025 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro Francesco Varone, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Pistone -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Campania n.1873/2025 depositata il 28/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Numero registro generale 10455/2025 Numero sezionale 268/2026 Numero di raccolta generale 2961/2026 Data pubblicazione 10/02/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 05/02/2026 Il Consigliere delegato Angelo Napolitano Numero registro generale 10455/2025 Numero sezionale 268/2026 Numero di raccolta generale 2961/2026 Data pubblicazione 10/02/2026