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Ordinanza — n. 2952/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, declaring case extinguished due to related co-obligated party's settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2952/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because a co-obligated party, Cadoni Giovanni, successfully settled analogous tax assessments. The tax agency argued the lower court failed to examine facts proving Virga's management role, but the court prioritized the procedural resolution of the underlying debt. Since the primary tax relationship was settled by the co-obligated party, the linked sanction controversy was legally extinguished without further payment.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 197-202, L. n. 197/2022; Art. 1, comma 191, L. n. 197/1997: When a co-obligated party settles the main tax debt, the related sanction controversy is extinguished without further payment obligations.

Parole chiave

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tax settlement extinguishment co-obligated party relief linked sanction controversy L. 197/2022 definition tax agency appeal dismissal debito di contributi tassa sulle case da gioco debiti fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197/2022
civ.; - con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod.
Art. 1, comma 191, L. n. 197/1997
civ.; - con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
CONSIDERATO CHE - C on il primo motivo di ricorso l ’ Agenzia delle entrate deduce l’omesso esame di fatto controverso e decisivo, in relazione dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 112, c.p.c.
civ.; - con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod.
Art. 36, D.P.R. n. 602/1972
CONSIDERATO CHE - C on il primo motivo di ricorso l ’ Agenzia delle entrate deduce l’omesso esame di fatto controverso e decisivo, in relazione dell’art. 360, comma 1, n.
art. 38 cod. civ
art. 112 cod. proc. civ
civ.; - con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 36886/2021
Cass. n. R.G. 6468/2017
Cass. n. 4642/2025
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Testo completo

la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 28452/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro Carlo Antonino VIRGA, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Vignolo e Franco Picciaredda, come da procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Sardegna n. 289 / 01 / 20 1 6 , depositata il 27 . 0 9 .20 1 6 e notificata il 10.10.2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del29 ottobre 202 5 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE Oggetto: Tributi - La C TP di Cagliari rigettava i ricorsi riuniti proposti da Carlo Antonino Virga avverso due avvisi di accertamento (n. TW304T403595/2012 e n. TW307T403711/2012), in materia di IRES, IRAP, IVA e ritenute, e l’atto di contestazione di sanzione n. TW3COT401415/2012, relativi all’anno di imposta 200 6 , emessi nei confronti della ASD Tutto Sport e notificati al predetto contribuente in qualità di responsabile solidale; - con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR del la Sardegna accoglieval’appello proposto dalla parte contribuente osservando, per quanto qui rileva, che non era provata non solo la responsabilità del contribuente nella gestione dell’ASD Tuttosport, ma neppure il suo coinvolgimento nella compagine sociale; -l ’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della C TR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi ; -il contribuente r esisteva con controricorso .

CONSIDERATO CHE - C on il primo motivo di ricorso l ’ Agenzia delle entrate deduce l’omesso esame di fatto controverso e decisivo, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 5cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che: il verbale di assemblea del consiglio direttivo della ASD Tuttosport del 20.10.2005, esibito dal legale rappresentante dell’associazione, era un atto proprio della predetta associazione, dato che a p. 1 vi era l’intestazione della denominazione della suindicata ASD e nella premessa era riportata la dicitura “Associazione Tuttosport”, ed era sottoscritto da Zuddas Andrea in proprio e per delega scritta di Virga Carlo Antonino; nel verbale si dà atto della “regolarità formale delle convocazioni, comprovata dalla “presenza della totalità dei soci”; ciò comprova che il Virga aveva partecipato attivamente alla gestione dell’ASD per l’anno 2006, sia in qualità di consigliere del consiglio direttivo sia quale socio, ed aveva il potere di agire in nome e per conto dell’associazione, in conformità dell’art. 38 cod. civ.; - con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sulla ulteriore domanda proposta dall’Ufficio in ordine all’ulteriore titolo di responsabilità del Virga ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1972; - con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza per difetto di motivazione, in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con il secondo motivo; - preliminarmente va rilevato che, con istanza del 21.12.2023, l’Avvocatura dello Stato ha chiesto di dichiarare parzialmente estinto il giudizio, limitatamente agli avvisi di accertamento n. TW3 04T403595/2012 e n. TW3 07T403711/2012, a seguito della presentazione, da parte del coobbligato in solido, Cadoni Giovanni, di due domande di definizione agevolataai sensi della l. n. 197 del 2022 per analoghi avvisi di accertamento, risultate regolari (v. comunicazione prot. n. 414440 del 20.10.2023 nel giudizio instaurato innanzi alla Corte di Cassazione n. R.G. 6468/2017), come si evince dalla nota dell’Agenzia delle entrate –Direzione provinciale di Cagliari del 7.12.2023; - con la medesima istanza l’Avvocatura dello Stato insisteva nella prosecuzione del giudizio in ordine all’atto di contestazione di sanzione n.TW3 COT401415/2012; -ciò posto, l’art. 1, commi 197 e 198, della l. n. 197 del 2022 e succ. modif. stabilisce che il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”; - il comma 202 dell’art. 1 cit. prevede, inoltre, che “ La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196”; - ciò premesso, l’istanza di estinzione del giudizio va accolta, atteso che il coobbligato solidaleCadoni Giovanni ha presentato domande di definizione agevolata in relazione ad analoghi avvisi di accertamento, come risulta dalla nota della Direzione provinciale di Cagliari allegata all’istanza, e il processo instaurato dal predetto Cadoni (con ricorso iscritto al n. 6468/2017 R.G.) è stato dichiarato a sua volta estinto con decreto presidenziale n. 4642/2025 del 21.02.2025; - occorre rilevare, tuttavia, che va dichiarata l’estinzione del giudizio anche con riferimento all’atto di contestazione di sanzione n. TW3 COT401415/2012 (relativa alla violazione di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 per omesso versamento di ritenute), posto che si tratta sanzione collegata al tributo, tale dovendosi intendere quella irrogata per violazioni sostanziali che incidono sulla determinazione ovvero sul pagamento del tributo (Cass. n. 36886 del 2021); - pertanto, poich é la controversia relativa al predetto atto di contestazione riguarda esclusivamente sanzioni collegate al tributo, va applicato l’art. 1, comma 191, della l. n. 197 del 1997, seconda parte, secondo il quale:

“ In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata”; - essendo stato definito il rapporto relativo ai tributi, nulla deve il contribuente per la definizione della controversia riguardante la sanzione; - il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto con spese a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio e le spese re