Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-compliance with 40-day response deadline under CPC Art. 380-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Donato Radogna, had not requested a decision on the appeal after the deadline expired, while the respondent, the Revenue Agency, argued for dismissal based on procedural silence. The court ruled that such inaction constitutes a renunciation of the right to appeal, extinguishing the proceedings and awarding costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Presidente/Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5670/2024 R.G. proposto da: Donato Radogna, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Damascelli -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Puglia n.2511/2023 depositata il 29/08/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Numero registro generale 5670/2024 Numero sezionale 262/2026 Numero di raccolta generale 2873/2026 Data pubblicazione 09/02/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 05/02/2026 Il Consigliere delegato Angelo Napolitano Numero registro generale 5670/2024 Numero sezionale 262/2026 Numero di raccolta generale 2873/2026 Data pubblicazione 09/02/2026