Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the taxpayer failed to request a decision within the statutory 40-day period. The case involved the Agenzia delle Entrate challenging a lower court judgment against Giuseppe Nicola Florio regarding tax liability. The court ruled that the lapse of time constituted a waiver of the right to appeal, resulting in the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25275/2024 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro Giuseppe Nicola Florio, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Del Federico unitamente all’avvocato Piero Sanvitale -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’ Abruzzo n.583/2024 depositata il 26/07/2024;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Numero registro generale 25275/2024 Numero sezionale 257/2026 Numero di raccolta generale 2868/2026 Data pubblicazione 09/02/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, 15% per spese generali, CPA e iva come per legge. Così deciso in Roma, il 06/02/2026. Il Consigliere delegato Roberto Succio Numero registro generale 25275/2024 Numero sezionale 257/2026 Numero di raccolta generale 2868/2026 Data pubblicazione 09/02/2026