Decreto — n. 2852/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2280/2024 R.G. proposto da: Alberico Mignacca, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Forte unitamente all’avvocato Antonio Tripodi -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.3436/2023 depositata il 08/06/2023;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 2852/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 2280/2024 R.G. proposto da: Alberico Mignacca, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Forte unitamente all’avvocato Antonio Tripodi -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.3436/2023 depositata il 08/06/2023;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2280/2024 R.G. proposto da: Alberico Mignacca, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Forte unitamente all’avvocato Antonio Tripodi -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.3436/2023 depositata il 08/06/2023;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 2280/2024 Numero sezionale 253/2026 Numero di raccolta generale 2852/2026 Data pubblicazione 09/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 05/02/2026 Il Consigliere delegato Angelo Napolitano Numero registro generale 2280/2024 Numero sezionale 253/2026 Numero di raccolta generale 2852/2026 Data pubblicazione 09/02/2026