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Decreto — n. 2845/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2845/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2845/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 772/2024 R.G. proposto da: Livia Elia, Societa' Ferro' Antonio Srl In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, Vincenzo Ferro', Giuseppe Ferro', Antonio Ferro', rappresentati e difesi dall'avvocato Davide Vitali; -ricorrenti- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Piemonte n.438/2023 depositata il 26/10/2023;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 2845/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 772/2024 R.G. proposto da: Livia Elia, Societa' Ferro' Antonio Srl In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, Vincenzo Ferro', Giuseppe Ferro', Antonio Ferro', rappresentati e difesi dall'avvocato Davide Vitali; -ricorrenti- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Piemonte n.438/2023 depositata il 26/10/2023;

Parole chiave

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liquidazione aziendale a fini fiscali contenzioso tributario responsabilità civile del consulente fiscale tassazioni fiscali arretrati d'imposta assoggettamento all'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 772/2024 Numero sezionale 251/2026 Numero di raccolta generale 2845/2026 Data pubblicazione 09/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 772/2024 R.G. proposto da: Livia Elia, Societa' Ferro' Antonio Srl In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, Vincenzo Ferro', Giuseppe Ferro', Antonio Ferro', rappresentati e difesi dall'avvocato Davide Vitali; -ricorrenti- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Piemonte n.438/2023 depositata il 26/10/2023;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 772/2024 Numero sezionale 251/2026 Numero di raccolta generale 2845/2026 Data pubblicazione 09/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 05/02/2026 Il Consigliere delegato Angelo Napolitano Numero registro generale 772/2024 Numero sezionale 251/2026 Numero di raccolta generale 2845/2026 Data pubblicazione 09/02/2026