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Decreto — n. 2837/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 2837/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the tax appeal against the Regional Tax Commission's decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Costantino Baffa, had not responded to the court's proposal for judgment definition, leading the court to apply the automatic withdrawal rule. Consequently, the judgment was dismissed, and the appellant was ordered to pay the litigation costs of 800 euros to the Revenue Agency.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the automatic withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings, with the appellant bearing the litigation costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal withdrawal forty-day deadline automatic extinction litigation costs Cassazione Sezione Tributaria spese di esecuzione accollo delle spese procedurali anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13768/2023 R.G. proposto da: Costantino Baffa, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Mauro; -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro n.28/2023 depositata il 04/01/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Numero registro generale 13768/2023 Numero sezionale 248/2026 Numero di raccolta generale 2837/2026 Data pubblicazione 09/02/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 05/02/2026 Il Consigliere delegato Angelo Napolitano Numero registro generale 13768/2023 Numero sezionale 248/2026 Numero di raccolta generale 2837/2026 Data pubblicazione 09/02/2026