Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Giulia Schiavo against the Salerno tax court was declared extinct because the 40-day deadline to request a ruling had passed. The court noted that no request for a decision was submitted within the statutory period following the proposal of case definition. Consequently, the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, and the case was closed with the appellant ordered to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period following the proposal of case definition constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1167/2023 R.G. proposto da: Giulia Schiavo, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Giani unitamente all’avvocato Vincenzo Mazzotta; -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate - Direzione Provinciale Di Salerno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Comm. Tributaria II Grado di Salerno n.5089/2022 depositata il 30/06/2022;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 1167/2023 Numero sezionale 246/2026 Numero di raccolta generale 2835/2026 Data pubblicazione 09/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 05/02/2026 Il Consigliere delegato Angelo Napolitano Numero registro generale 1167/2023 Numero sezionale 246/2026 Numero di raccolta generale 2835/2026 Data pubblicazione 09/02/2026