Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. Giuseppe Cottone filed a tax appeal against the Regional Tax Court of Sicily, but did not act on the court's proposal to define the case. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21873/2024 R.G. proposto da: Giuseppe Cottone, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Giovenco -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate Direzione Provinciale Di Agrigento in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato . Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- nonché contro Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Sicilia n.3340/2024 depositata il 29/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 21873/2024 Numero sezionale 245/2026 Numero di raccolta generale 2834/2026 Data pubblicazione 09/02/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 03/02/2026 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 21873/2024 Numero sezionale 245/2026 Numero di raccolta generale 2834/2026 Data pubblicazione 09/02/2026